The Joint Sections of Court of Cassation with the ruling 6459 of 2020, modifying the majority orientation, has established that the real estate trust agreement, assimilable to an agency agreement, can be concluded with an oral shape. The Court has already established that the written declaration of the trustee, containing the promise to transfer the real estate, must be qualified as a promise of payment ex art. 1988 c.c., suitable to relieve the settlor to prove the fundamental agreement. In the comment, the A. stresses on the critical issues of the ruling. In particular, on the restrictive interpretation of the articles 1350 e 1351 c.c. and on the neglect of other system coordinates.

Con la pronuncia n. 6459 del 2020 il più alto consesso della Corte, rimeditando l’orientamento maggio- ritario, ha statuito che il negozio fiduciario immobiliare, assimilabile al mandato ad acquistare, possa essere validamente concluso oralmente. Ha altresì affermato che la dichiarazione scritta del fiduciario, contenente l’impegno a trasferire l’immobile, debba essere qualificata come una promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., idonea, pertanto, a dispensare il fiduciante dalla prova del rapporto fondamentale. Nel commento, l’A. si sofferma sulle criticità relative al primo dei due principi di diritto affermati che, in sintesi, possono ridursi all’interpretazione restrittiva degli artt. 1350 e 1351 c.c. e alla trascuratezza di alcune ulteriori coordinate sistematiche.

La forma del patto fiduciario immobiliare. Note critiche a margine di Cass. SS.UU. n. 6459 del 2020 / B. Bonfanti. - In: BANCA BORSA E TITOLI DI CREDITO. - ISSN 0390-9522. - 4(2020), pp. 491-512.

La forma del patto fiduciario immobiliare. Note critiche a margine di Cass. SS.UU. n. 6459 del 2020

B. Bonfanti
2020

Abstract

The Joint Sections of Court of Cassation with the ruling 6459 of 2020, modifying the majority orientation, has established that the real estate trust agreement, assimilable to an agency agreement, can be concluded with an oral shape. The Court has already established that the written declaration of the trustee, containing the promise to transfer the real estate, must be qualified as a promise of payment ex art. 1988 c.c., suitable to relieve the settlor to prove the fundamental agreement. In the comment, the A. stresses on the critical issues of the ruling. In particular, on the restrictive interpretation of the articles 1350 e 1351 c.c. and on the neglect of other system coordinates.
Con la pronuncia n. 6459 del 2020 il più alto consesso della Corte, rimeditando l’orientamento maggio- ritario, ha statuito che il negozio fiduciario immobiliare, assimilabile al mandato ad acquistare, possa essere validamente concluso oralmente. Ha altresì affermato che la dichiarazione scritta del fiduciario, contenente l’impegno a trasferire l’immobile, debba essere qualificata come una promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., idonea, pertanto, a dispensare il fiduciante dalla prova del rapporto fondamentale. Nel commento, l’A. si sofferma sulle criticità relative al primo dei due principi di diritto affermati che, in sintesi, possono ridursi all’interpretazione restrittiva degli artt. 1350 e 1351 c.c. e alla trascuratezza di alcune ulteriori coordinate sistematiche.
Settore IUS/01 - Diritto Privato
Settore GIUR-01/A - Diritto privato
2020
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