I referendum “farsa” – che hanno condotto (pur in tempi parzialmente differenti) alle non internazionalmente riconosciute annessioni da parte della Russia della Repubblica di Crimea, della città di Sebastopoli e di parte dei territori delle Regioni di Donetsk, di Luhansk, di Cherson e di Zaporizhzhja facenti parte dell’Ucraina – hanno avuto tutti luogo in chiara violazione del principio dell’integrità territoriale protetto nella Costituzione ucraina dalla clausola di eternità. Al tempo stesso l’art. 73 della Costituzione dell’Ucraina – laddove prevede che la questione della modifica del territorio dell’Ucraina può essere decisa soltanto con un referendum panucraino – potrebbe essere interpretato nel senso di ammettere la possibilità dell’uscita di una parte del territorio dalla compagine dell’Ucraina qualora legittimata dall’esito positivo di un referendum panucraino al quale non è stato comunque mai fatto ricorso nel caso dei territori dell’Ucraina annessi alla Russia. A proposito di tale ipotesi si deve tuttavia innanzitutto precisare che dal dettato costituzionale ucraino non emerge che cosa si intende per modifica del territorio. Ad una maggiore chiarezza non contribuisce neppure la Legge dell’Ucraina sul referendum panucraino che all’art. 3 si limita a riaffermare quanto stabilito in Costituzione, ovverosia: da un lato ad ammettere la possibilità dell’indizione di un referendum panucraino sulla modifica del territorio e, dall’altro, a vietare lo svolgimento dello stesso qualora l’eventuale approvazione delle modifiche territoriali possa comportare una violazione dell’integrità territoriale dell’Ucraina. In secondo luogo la Costituzione non precisa se il referendum panucraino sulla modifica del territorio dell’Ucraina può essere richiesto direttamente da una parte della popolazione e riguardare specificatamente la porzione del territorio dell’Ucraina sulla quale quest’ultima insiste. La possibilità che un’iniziativa concernente la modifica del territorio, sollevata direttamente dai cittadini, possa essere sottoposta a referendum panucraino viene peraltro immediatamente confutata se si tiene presente che la Legge sul referendum panucraino del 2012, come ribadito da quella successiva del 2021, ha circoscritto il raggio d’azione del referendum panucraino sulla modifica del territorio configurandolo unicamente come

I separatismi in Ucraina: problematiche di diritto costituzionale / C. Filippini (NUOVI STUDI DI DIRITTO PUBBLICO ESTERO E COMPARATO). - In: Separatismi e costituzionalismo : Lessico, nazionalismi ed economia / [a cura di] M. Dicosola. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2023. - ISBN 978-88-916-6763-2. - pp. 191-210

I separatismi in Ucraina: problematiche di diritto costituzionale

C. Filippini
Writing – Review & Editing
2023

Abstract

I referendum “farsa” – che hanno condotto (pur in tempi parzialmente differenti) alle non internazionalmente riconosciute annessioni da parte della Russia della Repubblica di Crimea, della città di Sebastopoli e di parte dei territori delle Regioni di Donetsk, di Luhansk, di Cherson e di Zaporizhzhja facenti parte dell’Ucraina – hanno avuto tutti luogo in chiara violazione del principio dell’integrità territoriale protetto nella Costituzione ucraina dalla clausola di eternità. Al tempo stesso l’art. 73 della Costituzione dell’Ucraina – laddove prevede che la questione della modifica del territorio dell’Ucraina può essere decisa soltanto con un referendum panucraino – potrebbe essere interpretato nel senso di ammettere la possibilità dell’uscita di una parte del territorio dalla compagine dell’Ucraina qualora legittimata dall’esito positivo di un referendum panucraino al quale non è stato comunque mai fatto ricorso nel caso dei territori dell’Ucraina annessi alla Russia. A proposito di tale ipotesi si deve tuttavia innanzitutto precisare che dal dettato costituzionale ucraino non emerge che cosa si intende per modifica del territorio. Ad una maggiore chiarezza non contribuisce neppure la Legge dell’Ucraina sul referendum panucraino che all’art. 3 si limita a riaffermare quanto stabilito in Costituzione, ovverosia: da un lato ad ammettere la possibilità dell’indizione di un referendum panucraino sulla modifica del territorio e, dall’altro, a vietare lo svolgimento dello stesso qualora l’eventuale approvazione delle modifiche territoriali possa comportare una violazione dell’integrità territoriale dell’Ucraina. In secondo luogo la Costituzione non precisa se il referendum panucraino sulla modifica del territorio dell’Ucraina può essere richiesto direttamente da una parte della popolazione e riguardare specificatamente la porzione del territorio dell’Ucraina sulla quale quest’ultima insiste. La possibilità che un’iniziativa concernente la modifica del territorio, sollevata direttamente dai cittadini, possa essere sottoposta a referendum panucraino viene peraltro immediatamente confutata se si tiene presente che la Legge sul referendum panucraino del 2012, come ribadito da quella successiva del 2021, ha circoscritto il raggio d’azione del referendum panucraino sulla modifica del territorio configurandolo unicamente come
Russia; Ucraina; Costituzione; trattati internazionali; integrità territoriale; secessione; separatismi; referendum; corte costituzionale Ucraina
Settore IUS/21 - Diritto Pubblico Comparato
2023
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