Some of the most recent armed conflicts have had an im-portant outer space dimension, therefore, a reflection on the ius in bello rules applicable in outer space is necessary. The article considers both rules on the treatment of the victims of armed conflict and rules on the conduct of ho-stilities. The international law of armed conflict applies in all kinds of armed conflict. Thus, even if no specific rules mention outer space, ius in bello, with some excep-tions, would be applicable also in earth-to-space, space-to-space, and space-to-earth military operations. This is true for most ius in bello treaties, starting from bombardments under the Hague Rules of 1907, continuing with the III and IV Geneva Conventions of 1949, the Additional Protocols of 1977, the 1954 Hague Convention on cultural property and its second Protocol of 1999, to conclude with the various in-ternational treaties prohibiting or limiting the use of cer-tain weapons. It is equally true for the customary rules of ius in bello. The relationship between ius in bello and outer space law (in particular, the five treaties adopted within the United Nations from 1966 to 1979) is not easy to assess. Lex specialis is not a magic word that can settle all issues. Outer space law rules banning mili-tary activities on the moon and other celestial bodies would render any extension of armed conflict in said areas unla-wful. On the other hand, it seems difficult to preserve the special rules on State responsibility contained in Article VI of the Outer Space Treaty of 1967 in a situation of armed conflict. The status of astronauts under outer space law is not compatible with that of combatants under ius in bello: astronauts should however be protected while engaged in outer space, unless they take a direct part in hostilities. The rules on the conduct of hostilities are cru-cial, due to the possibilities of targeting satellites in orbit. The principle of distinction applies, although many dual use satellites would qualify as military objectives. Targe-ting satellites for kinetic attacks would however risk brea-ching the prohibition of indiscriminate attacks, if one con-siders the debris cloud that such kind of attack would produce, with the ensuing dangers spreading in time and space to the prejudice of indeterminate civil and neutral objects. Said attacks would also possibly violate the prin-ciple of proportionality, as would the impairment of even a single dual use satellite, if one considers the foreseeable consequences for civilians benefiting from its operetion. The principle of precaution would also be particularly im-portant in the conduct of military operations in outer space. Attacks producing huge clouds of space debris or other, even worse consequences for outer space, would risk breaching the albeit inadequate rules relating to the pro-tection of the environment. Although no specific rules ban or limit antisatellite weapons, they would be subject to the limits imposed by the aforementioned general principles. Nuclear weapons cannot be placed in outer space; there-fore, they could not be used in space-to-space or space-to-earth operations. Outer space and cyber space are everyday more connected, and such connections will entail (and has already entailed) consequences in the conduct of military operations in outer space, that need to be assessed also in legal terms.

Alcuni tra i più recenti conflitti armati hanno un’importante componente spaziale, per cui la ri-flessione sull’applicabilità delle norme dello ius in bello nello spazio extra-atmosferico è necessaria. L’articolo si sofferma sia sulle norme relative al trattamento delle vittime del conflitto armato, sia su quelle relative alla condotta delle ostilità. Il di-ritto internazionale dei conflitti armati si applica a qualunque tipo di conflitto. Pertanto, anche se nessuna norma menziona in modo specifico lo spazio extra-atmosferico, lo ius in bello è destinato ad applicarsi, pur con qualche eccezione, anche alle operazioni militari condotte da terra in dire-zione dello spazio o viceversa così come a quelle che dovessero svolgersi interamente nello spazio. Ciò è vero per la maggior parte dei trattati di ius in bello, dalle regole sui bombardamenti nel regola-mento dell’Aia del 1907, passando per la terza e la quarta convenzione di Ginevra del 1949, i proto-colli aggiuntivi del 1977, la convenzione dell’Aia del 1954 sui beni culturali ed il suo secondo pro-tocollo del 1999, per finire con vari trattati inter-nazionali vietanti o limitanti l’uso di determinate armi. È vero ugualmente per la consuetudine in-ternazionale. Le relazioni fra lo ius in bello e il di-ritto internazionale dello spazio (in particolare, i cinque trattati adottati fra il 1966 e il 1979 in seno alle Nazioni Unite) non sono di semplice valuta-zione, né la formula della lex specialis può risolvere tutti i problemi. Le regole del diritto dello spazio che bandiscono qualunque utilizzo militare della luna e degli altri corpi celesti renderebbero illecita qualunque estensione di un conflitto armato a tali aree. Dall’altro lato, pare difficile preservare in conflitto armato le regole speciali sulla responsa-bilità internazionale dello Stato contenute nell’art. VI del trattato sullo spazio del 1967. Lo status di astronauta secondo il diritto dello spazio non è compatibile con quello di combattente nello ius in bello: gli astronauti dovrebbero peraltro essere protetti finché operano nello spazio, a meno che partecipino direttamente alle ostilità. Le regole sulla condotta delle ostilità hanno un ruolo cru-ciale, date le possibilità che vengano colpiti satel-liti in orbita. Si applica il principio di distinzione, benché i numerosi satelliti a duplice uso si qualifi-chino come obiettivi militari. Colpire satelliti con attacchi cinetici rischierebbe tuttavia la violazione del divieto di attacchi indiscriminati, laddove si consideri la nuvola di detriti che un attacco di que-sto tipo verrebbe a causare, con i rischi conse-guenti, propagantisi nello spazio e nel tempo, per oggetti civili e neutrali. Tali attacchi rischiereb-bero di violare anche il principio di proporziona-lità: lo stesso vale per la neutralizzazione di un sin-golo satellite a duplice uso, ove si considerino gli effetti pregiudizievoli per i civili beneficianti dei servizi da esso offerti. Il principio di precauzione ha un’importanza particolare con riferimento alle operazioni militari nello spazio. Attacchi che do-vessero produrre ingenti nuvole di detriti, o danni allo spazio esterno perfino peggiori, rischiereb-bero di violare le norme, peraltro inadeguate, sulla protezione dell’ambiente in conflitto armato. Per quanto nessuna norma vieti l’uso di armi antisa-tellite, l’impiego di tali armi sarebbe comunque soggetto al rispetto dei principi generali sopra ri-cordati. Le armi nucleari non possono essere col-locate nello spazio, pertanto il loro utilizzo in at-tacchi dallo spazio verso terra o verso lo spazio sarebbe illecito. La connessione fra spazio ex-traatmosferico e spazio cibernetico è sempre più stretta, con conseguenze nelle modalità di condu-zione delle operazioni militari nello spazio che vanno valutate anche in termini giuridici.

Lo ius in bello nello spazio extra-atmosferico [Ius in Bello in Outer Space ] / M. Pedrazzi. - In: RIVISTA DEL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE. - ISSN 0035-5895. - 2023:1(2023), pp. 31-72.

Lo ius in bello nello spazio extra-atmosferico [Ius in Bello in Outer Space ]

M. Pedrazzi
2023

Abstract

Some of the most recent armed conflicts have had an im-portant outer space dimension, therefore, a reflection on the ius in bello rules applicable in outer space is necessary. The article considers both rules on the treatment of the victims of armed conflict and rules on the conduct of ho-stilities. The international law of armed conflict applies in all kinds of armed conflict. Thus, even if no specific rules mention outer space, ius in bello, with some excep-tions, would be applicable also in earth-to-space, space-to-space, and space-to-earth military operations. This is true for most ius in bello treaties, starting from bombardments under the Hague Rules of 1907, continuing with the III and IV Geneva Conventions of 1949, the Additional Protocols of 1977, the 1954 Hague Convention on cultural property and its second Protocol of 1999, to conclude with the various in-ternational treaties prohibiting or limiting the use of cer-tain weapons. It is equally true for the customary rules of ius in bello. The relationship between ius in bello and outer space law (in particular, the five treaties adopted within the United Nations from 1966 to 1979) is not easy to assess. Lex specialis is not a magic word that can settle all issues. Outer space law rules banning mili-tary activities on the moon and other celestial bodies would render any extension of armed conflict in said areas unla-wful. On the other hand, it seems difficult to preserve the special rules on State responsibility contained in Article VI of the Outer Space Treaty of 1967 in a situation of armed conflict. The status of astronauts under outer space law is not compatible with that of combatants under ius in bello: astronauts should however be protected while engaged in outer space, unless they take a direct part in hostilities. The rules on the conduct of hostilities are cru-cial, due to the possibilities of targeting satellites in orbit. The principle of distinction applies, although many dual use satellites would qualify as military objectives. Targe-ting satellites for kinetic attacks would however risk brea-ching the prohibition of indiscriminate attacks, if one con-siders the debris cloud that such kind of attack would produce, with the ensuing dangers spreading in time and space to the prejudice of indeterminate civil and neutral objects. Said attacks would also possibly violate the prin-ciple of proportionality, as would the impairment of even a single dual use satellite, if one considers the foreseeable consequences for civilians benefiting from its operetion. The principle of precaution would also be particularly im-portant in the conduct of military operations in outer space. Attacks producing huge clouds of space debris or other, even worse consequences for outer space, would risk breaching the albeit inadequate rules relating to the pro-tection of the environment. Although no specific rules ban or limit antisatellite weapons, they would be subject to the limits imposed by the aforementioned general principles. Nuclear weapons cannot be placed in outer space; there-fore, they could not be used in space-to-space or space-to-earth operations. Outer space and cyber space are everyday more connected, and such connections will entail (and has already entailed) consequences in the conduct of military operations in outer space, that need to be assessed also in legal terms.
Alcuni tra i più recenti conflitti armati hanno un’importante componente spaziale, per cui la ri-flessione sull’applicabilità delle norme dello ius in bello nello spazio extra-atmosferico è necessaria. L’articolo si sofferma sia sulle norme relative al trattamento delle vittime del conflitto armato, sia su quelle relative alla condotta delle ostilità. Il di-ritto internazionale dei conflitti armati si applica a qualunque tipo di conflitto. Pertanto, anche se nessuna norma menziona in modo specifico lo spazio extra-atmosferico, lo ius in bello è destinato ad applicarsi, pur con qualche eccezione, anche alle operazioni militari condotte da terra in dire-zione dello spazio o viceversa così come a quelle che dovessero svolgersi interamente nello spazio. Ciò è vero per la maggior parte dei trattati di ius in bello, dalle regole sui bombardamenti nel regola-mento dell’Aia del 1907, passando per la terza e la quarta convenzione di Ginevra del 1949, i proto-colli aggiuntivi del 1977, la convenzione dell’Aia del 1954 sui beni culturali ed il suo secondo pro-tocollo del 1999, per finire con vari trattati inter-nazionali vietanti o limitanti l’uso di determinate armi. È vero ugualmente per la consuetudine in-ternazionale. Le relazioni fra lo ius in bello e il di-ritto internazionale dello spazio (in particolare, i cinque trattati adottati fra il 1966 e il 1979 in seno alle Nazioni Unite) non sono di semplice valuta-zione, né la formula della lex specialis può risolvere tutti i problemi. Le regole del diritto dello spazio che bandiscono qualunque utilizzo militare della luna e degli altri corpi celesti renderebbero illecita qualunque estensione di un conflitto armato a tali aree. Dall’altro lato, pare difficile preservare in conflitto armato le regole speciali sulla responsa-bilità internazionale dello Stato contenute nell’art. VI del trattato sullo spazio del 1967. Lo status di astronauta secondo il diritto dello spazio non è compatibile con quello di combattente nello ius in bello: gli astronauti dovrebbero peraltro essere protetti finché operano nello spazio, a meno che partecipino direttamente alle ostilità. Le regole sulla condotta delle ostilità hanno un ruolo cru-ciale, date le possibilità che vengano colpiti satel-liti in orbita. Si applica il principio di distinzione, benché i numerosi satelliti a duplice uso si qualifi-chino come obiettivi militari. Colpire satelliti con attacchi cinetici rischierebbe tuttavia la violazione del divieto di attacchi indiscriminati, laddove si consideri la nuvola di detriti che un attacco di que-sto tipo verrebbe a causare, con i rischi conse-guenti, propagantisi nello spazio e nel tempo, per oggetti civili e neutrali. Tali attacchi rischiereb-bero di violare anche il principio di proporziona-lità: lo stesso vale per la neutralizzazione di un sin-golo satellite a duplice uso, ove si considerino gli effetti pregiudizievoli per i civili beneficianti dei servizi da esso offerti. Il principio di precauzione ha un’importanza particolare con riferimento alle operazioni militari nello spazio. Attacchi che do-vessero produrre ingenti nuvole di detriti, o danni allo spazio esterno perfino peggiori, rischiereb-bero di violare le norme, peraltro inadeguate, sulla protezione dell’ambiente in conflitto armato. Per quanto nessuna norma vieti l’uso di armi antisa-tellite, l’impiego di tali armi sarebbe comunque soggetto al rispetto dei principi generali sopra ri-cordati. Le armi nucleari non possono essere col-locate nello spazio, pertanto il loro utilizzo in at-tacchi dallo spazio verso terra o verso lo spazio sarebbe illecito. La connessione fra spazio ex-traatmosferico e spazio cibernetico è sempre più stretta, con conseguenze nelle modalità di condu-zione delle operazioni militari nello spazio che vanno valutate anche in termini giuridici.
Settore IUS/13 - Diritto Internazionale
2023
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