Il diritto alla speranza compendia i tratti costituzionalmente necessari dell’esecuzione penale: risocializzazione, progressività trattamentale, flessibilità delle pene, necessità di un vaglio giurisdizionale sul percorso rieducativo, divieto di rigidi automatismi penitenziari e di presunzioni legali assolute. In questo nuovo libro, gli autori declinano il diritto alla speranza rispetto all’ergastolo ostativo e al regime detentivo differenziato (artt. 4-bis e 41-bis, II c., ord. pen.). La parte prima, aperta da un ampio ritratto del volto costituzionale della pena, raccoglie i commenti alle pertinenti e più significative sentenze della Corte europea dei diritti umani (Provenzano e Viola n. 2) e della Corte costituzionale (nn. 253 e 263 del 2019). La parte seconda offre una silloge dei più recenti interventi del giudice costituzionale, del giudice di legittimità e del giudice minorile, unitamente alla relazione della Commissione parlamentare antimafia sugli effetti ordinamentali della illegittimità, convenzionale e costituzionale, del regime ostativo penitenziario. Inoltre, contiene i cinque amici curiae presentati alla Consulta nel giudizio di legittimità costituzionale dell'ergastolo ostatiivo. Il diritto alla speranza, ora davanti alle corti, è la misura della dignità del detenuto, anche quando condannato a vita. Negare l’uno significa annullare l’altra.
Il diritto alla speranza davanti alle corti : Ergastolo ostativo e articolo 41-bis / E. Dolcini, F. Fiorentin, D. Galliani, R. Magi, A. Pugiotto. - Torino : Giapichelli, 2020. - ISBN 9788892136083.
Il diritto alla speranza davanti alle corti : Ergastolo ostativo e articolo 41-bis
E. Dolcini;D. Galliani;
2020
Abstract
Il diritto alla speranza compendia i tratti costituzionalmente necessari dell’esecuzione penale: risocializzazione, progressività trattamentale, flessibilità delle pene, necessità di un vaglio giurisdizionale sul percorso rieducativo, divieto di rigidi automatismi penitenziari e di presunzioni legali assolute. In questo nuovo libro, gli autori declinano il diritto alla speranza rispetto all’ergastolo ostativo e al regime detentivo differenziato (artt. 4-bis e 41-bis, II c., ord. pen.). La parte prima, aperta da un ampio ritratto del volto costituzionale della pena, raccoglie i commenti alle pertinenti e più significative sentenze della Corte europea dei diritti umani (Provenzano e Viola n. 2) e della Corte costituzionale (nn. 253 e 263 del 2019). La parte seconda offre una silloge dei più recenti interventi del giudice costituzionale, del giudice di legittimità e del giudice minorile, unitamente alla relazione della Commissione parlamentare antimafia sugli effetti ordinamentali della illegittimità, convenzionale e costituzionale, del regime ostativo penitenziario. Inoltre, contiene i cinque amici curiae presentati alla Consulta nel giudizio di legittimità costituzionale dell'ergastolo ostatiivo. Il diritto alla speranza, ora davanti alle corti, è la misura della dignità del detenuto, anche quando condannato a vita. Negare l’uno significa annullare l’altra.File | Dimensione | Formato | |
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