Da una recente informazione provvisoria (notizia di decisione n. 3/2020) si apprende che la Terza Sezione della Corte di cassazione, nell’udienza del 2 luglio 2020, ha affrontato la questione della compatibilità con l’art. 25, co. 2 Cost. della disciplina (art. 83, co. 4 d.l. n. 18/2020), introdotta a seguito dell’emergenza Covid-19, che ha previsto, con efficacia retroattiva, la sospensione del corso della prescrizione del reato. Diversamente da quanto hanno già fatto alcuni giudici di merito – v., su questa Rivista, le ordinanze dei tribunali di Siena e di Spoleto, nonché quelle dei tribunali di Crotone e di Roma, qui allegate – la Cassazione ha ritenuto di non sollevare la questione di legittimità costituzionale, che ha affrontato d’ufficio. Si legge infatti nell’informazione provvisoria che “la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 83 comma 4 del d.l. 18 marzo 2020, n. 18… non viola il principio di irretroattività delle legge penale sfavorevole di cui all'art. 25, comma 2, Cost, in quanto, premessa la natura sostanziale dell'istituto della prescrizione (Corte cost. n. 115 del 2018), la durata della sospensione, dovuta a fattore esogeno (emergenza sanitaria), ha carattere generale, proporzionato e temporaneo, così realizzando un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali, nessun dei quali è assoluto e inderogabile”.
Covid-19, sospensione del corso della prescrizione del reato e irretroattività: una prima discutibile decisione della Cassazione e due nuove ordinanze di merito che sollecitano una rilettura dell’art. 159 c.p / G.L. Gatta. - In: SISTEMA PENALE. - ISSN 2704-8098. - 2020:(2020 Jul 06).
Covid-19, sospensione del corso della prescrizione del reato e irretroattività: una prima discutibile decisione della Cassazione e due nuove ordinanze di merito che sollecitano una rilettura dell’art. 159 c.p
G.L. Gatta
2020
Abstract
Da una recente informazione provvisoria (notizia di decisione n. 3/2020) si apprende che la Terza Sezione della Corte di cassazione, nell’udienza del 2 luglio 2020, ha affrontato la questione della compatibilità con l’art. 25, co. 2 Cost. della disciplina (art. 83, co. 4 d.l. n. 18/2020), introdotta a seguito dell’emergenza Covid-19, che ha previsto, con efficacia retroattiva, la sospensione del corso della prescrizione del reato. Diversamente da quanto hanno già fatto alcuni giudici di merito – v., su questa Rivista, le ordinanze dei tribunali di Siena e di Spoleto, nonché quelle dei tribunali di Crotone e di Roma, qui allegate – la Cassazione ha ritenuto di non sollevare la questione di legittimità costituzionale, che ha affrontato d’ufficio. Si legge infatti nell’informazione provvisoria che “la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 83 comma 4 del d.l. 18 marzo 2020, n. 18… non viola il principio di irretroattività delle legge penale sfavorevole di cui all'art. 25, comma 2, Cost, in quanto, premessa la natura sostanziale dell'istituto della prescrizione (Corte cost. n. 115 del 2018), la durata della sospensione, dovuta a fattore esogeno (emergenza sanitaria), ha carattere generale, proporzionato e temporaneo, così realizzando un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali, nessun dei quali è assoluto e inderogabile”.File | Dimensione | Formato | |
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