This article intends firstly to try to specify what it means to die with dignity, in the light of the provisions of Law No 219 of 2017 and the approaches of ordinary and constitutional jurisprudence. Secondly, it will be shown how the right to a dignified death finds a secure foundation in the Italian Constitution, which identifies freedom of choice and the principle of self-determination as essential prerogatives for the full development of each person enshrined in Article 3, paragraph 2, of the Constitution. Finally, it will be seen how, despite the constitutional foundation of the right to a dignified death, both the legislature and the Constitutional Court have so far implemented this right only partially and only through a confusing institutional pathway not immune from criticism. In fact, if the Constitutional Court has forced established procedural mechanisms to respond to a case that has aroused emotion in public opinion, Parliament has not yet managed to reconcile and bring back to unity the existing positions on a subject that still lacerates at the consciences of many.

Il presente lavoro intende in primo luogo provare a precisare il concetto di morte dignitosa, alla luce di quanto previsto dalla legge n. 219 del 2017 e dagli approdi della giurisprudenza ordinaria e costituzionale. In secondo luogo, si proverà a dimostrare come il diritto ad una morte dignitosa trovi un sicuro fondamento nella Costituzione italiana, che individua nella libertà di scelta e nel principio di autodeterminazione le prerogative essenziali per il pieno sviluppo di ogni persona sancito dall’art. 3, comma 2, Cost. Infine, si vedrà come, nonostante il fondamento costituzionale del diritto ad una morte dignitosa, sia il legislatore, sia la Corte costituzionale abbiano fin qui dato attuazione a tale diritto solo parzialmente e solo attraverso un percorso istituzionale confuso e non immune da critiche. Se infatti la Corte costituzionale ha finito per forzare consolidati meccanismi processuali per dare risposta a un caso che ha suscitato emozione nell’opinione pubblica, il Parlamento non è fino ad oggi ancora riuscito a conciliare e ricondurre ad unità le posizioni esistenti su un tema che ancora dilania le coscienze di molti.

Il diritto a una morte dignitosa tra legislatore e Corte Costituzionale / G. Arconzo. - In: GRUPPO DI PISA. - ISSN 2039-8026. - 2023:1(2023 Mar 11), pp. 60-92. (Intervento presentato al convegno L’ELABORAZIONE DI UN DIRITTO A UNA MORTE DIGNITOSA NELL’ESPERIENZA EUROPEA tenutosi a Torino nel 2022).

Il diritto a una morte dignitosa tra legislatore e Corte Costituzionale

G. Arconzo
2023

Abstract

This article intends firstly to try to specify what it means to die with dignity, in the light of the provisions of Law No 219 of 2017 and the approaches of ordinary and constitutional jurisprudence. Secondly, it will be shown how the right to a dignified death finds a secure foundation in the Italian Constitution, which identifies freedom of choice and the principle of self-determination as essential prerogatives for the full development of each person enshrined in Article 3, paragraph 2, of the Constitution. Finally, it will be seen how, despite the constitutional foundation of the right to a dignified death, both the legislature and the Constitutional Court have so far implemented this right only partially and only through a confusing institutional pathway not immune from criticism. In fact, if the Constitutional Court has forced established procedural mechanisms to respond to a case that has aroused emotion in public opinion, Parliament has not yet managed to reconcile and bring back to unity the existing positions on a subject that still lacerates at the consciences of many.
Il presente lavoro intende in primo luogo provare a precisare il concetto di morte dignitosa, alla luce di quanto previsto dalla legge n. 219 del 2017 e dagli approdi della giurisprudenza ordinaria e costituzionale. In secondo luogo, si proverà a dimostrare come il diritto ad una morte dignitosa trovi un sicuro fondamento nella Costituzione italiana, che individua nella libertà di scelta e nel principio di autodeterminazione le prerogative essenziali per il pieno sviluppo di ogni persona sancito dall’art. 3, comma 2, Cost. Infine, si vedrà come, nonostante il fondamento costituzionale del diritto ad una morte dignitosa, sia il legislatore, sia la Corte costituzionale abbiano fin qui dato attuazione a tale diritto solo parzialmente e solo attraverso un percorso istituzionale confuso e non immune da critiche. Se infatti la Corte costituzionale ha finito per forzare consolidati meccanismi processuali per dare risposta a un caso che ha suscitato emozione nell’opinione pubblica, il Parlamento non è fino ad oggi ancora riuscito a conciliare e ricondurre ad unità le posizioni esistenti su un tema che ancora dilania le coscienze di molti.
consenso informato; morte dignitosa; aiuto al suicidio; pieno sviluppo della persona umana; autodeterminazione;
Settore IUS/08 - Diritto Costituzionale
11-mar-2023
associazione gruppo di pisa
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