L’esigenza di coordinamento con il già esistente diritto internazionale privato europeo della famiglia, ed in particolare con la disciplina relativa al divorzio è centrale nei più recenti regolamenti in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi e partner. In materia di giurisdizione questa esigenza è perseguita in maniera soddisfacente, mentre con riguardo alla legge applicabile una frammentazione può verificarsi, laddove le parti non concludano nessun accordo. Lo stesso obiettivo è perseguito nel Regolamento sugli obblighi alimentari, quando questi siano accessori ai procedimenti concernenti lo status della persona o la responsabilità genitoriale. Tuttavia, giocano un ruolo significativo le circostanze del caso e l'intenzione del ricorrente di attribuire competenza ad uno specifico giudice, scegliendo tra i fori indicati nel Regolamento n. 2019/1111 o nel Regolamento n. 4/2009, nonché la sussistenza o meno di un accordo delle parti ai sensi del Regolamento n. 2016/1103. Questi fattori possono comportare che il divorzio e le questioni ad esso correlate non siano concentrati nella stessa giurisdizione. Per quanto riguarda la legge applicabile, a differenza della giurisdizione, non è prevista la possibilità di allineare sistematicamente gli aspetti patrimoniali del matrimonio o dell'unione con il suo scioglimento. Inoltre, l'esito del coordinamento delle disposizioni in materia di scelta della legge può essere pregiudicato da un mutamento delle circostanze di fatto, quali la residenza abituale delle persone coinvolte. Un migliore coordinamento potrebbe essere ottenuto attraverso l'esercizio dell’autonomia della volontà, ove siano soddisfatte le condizioni dei rispettivi regolamenti. È possibile infatti trovare un allineamento tra le disposizioni degli strumenti comunitari in materia di scelta della legge applicabile.. Ciò offre alle parti l'opportunità di evitare, o almeno mitigare, disagi pratici e economici. Tuttavia, è complicato per le parti pianificare in anticipo e concordare la legge applicabile in caso di divorzio e procedimenti connessi e richiede una conoscenza approfondita della disponibilità di concludere tali accordi come prevista nei diversi regolamenti, nonché delle modalità con cui essi possono o non essere combinati tra di loro e dei loro limiti.

Las relaciones con otros reglamentos UE con ocasion de la crisis matrimonial / I. Viarengo - In: Estudio del Reglamento (UE) 2019/1111 sobre crisis matrimoniales, responsabilidad parental y sustracción internacional de menores / [a cura di] B. Campuzano Díaz. - [s.l] : Thomson Reuters Aranzadi, 2022. - ISBN 978-84-1125-144-0. - pp. 329-341

Las relaciones con otros reglamentos UE con ocasion de la crisis matrimonial

I. Viarengo
2022

Abstract

L’esigenza di coordinamento con il già esistente diritto internazionale privato europeo della famiglia, ed in particolare con la disciplina relativa al divorzio è centrale nei più recenti regolamenti in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi e partner. In materia di giurisdizione questa esigenza è perseguita in maniera soddisfacente, mentre con riguardo alla legge applicabile una frammentazione può verificarsi, laddove le parti non concludano nessun accordo. Lo stesso obiettivo è perseguito nel Regolamento sugli obblighi alimentari, quando questi siano accessori ai procedimenti concernenti lo status della persona o la responsabilità genitoriale. Tuttavia, giocano un ruolo significativo le circostanze del caso e l'intenzione del ricorrente di attribuire competenza ad uno specifico giudice, scegliendo tra i fori indicati nel Regolamento n. 2019/1111 o nel Regolamento n. 4/2009, nonché la sussistenza o meno di un accordo delle parti ai sensi del Regolamento n. 2016/1103. Questi fattori possono comportare che il divorzio e le questioni ad esso correlate non siano concentrati nella stessa giurisdizione. Per quanto riguarda la legge applicabile, a differenza della giurisdizione, non è prevista la possibilità di allineare sistematicamente gli aspetti patrimoniali del matrimonio o dell'unione con il suo scioglimento. Inoltre, l'esito del coordinamento delle disposizioni in materia di scelta della legge può essere pregiudicato da un mutamento delle circostanze di fatto, quali la residenza abituale delle persone coinvolte. Un migliore coordinamento potrebbe essere ottenuto attraverso l'esercizio dell’autonomia della volontà, ove siano soddisfatte le condizioni dei rispettivi regolamenti. È possibile infatti trovare un allineamento tra le disposizioni degli strumenti comunitari in materia di scelta della legge applicabile.. Ciò offre alle parti l'opportunità di evitare, o almeno mitigare, disagi pratici e economici. Tuttavia, è complicato per le parti pianificare in anticipo e concordare la legge applicabile in caso di divorzio e procedimenti connessi e richiede una conoscenza approfondita della disponibilità di concludere tali accordi come prevista nei diversi regolamenti, nonché delle modalità con cui essi possono o non essere combinati tra di loro e dei loro limiti.
diritto internazionale privato; regolamenti UE; famiglia internazionale; giurisdizione; legge applicabile; coordinamento
Settore IUS/13 - Diritto Internazionale
Settore IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea
2022
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