L’A. prende spunto dalla notevole varietà degli orientamenti giurisprudenziali in materia di giustificato motivo oggettivo di licenziamento, per interrogarsi sul loro fondamento legislativo e osservare che proprio l’orientamento dominante appare quello più lontano dal contenuto letterale della norma che regola la materia. Esso appare invece coerente con la funzione più rilevante svolta di fatto dal diritto del lavoro nell’ultimo mezzo secolo: la garanzia dell’uguaglianza di trattamento dei lavoratori, indipendentemente dalle differenze di rendimento tra di essi. Questa funzione, corrispondente al principio di eguagliamento di cui all’art. 3 Cost., deve tuttavia essere contemperata con il principio di commisurazione del trattamento al valore della prestazione, di cui all’art. 36 Cost., e con quello di libertà di impresa di cui all’art. 41 Cost.: da questo contemperamento, secondo l’A., nasce la nozione di giustificato motivo di licenziamento, cardine dell’intero sistema del diritto del lavoro. Sul piano dello ius condendum, l’A. osserva poi come le caratteristiche del mercato del lavoro attuale facciano sì che il vecchio meccanismo protettivo produca anche effetti nettamente contrari al principio di eguagliamento tra i lavoratori; e ne trae argomento a sostegno di una riforma del meccanismo stesso, di cui traccia le linee essenziali.

La stabilità del lavoro e il valore dell'uguaglianza / P. Ichino. - In: RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO. - ISSN 0393-2494. - 2005:1(2005), pp. 7-31.

La stabilità del lavoro e il valore dell'uguaglianza

P. Ichino
Primo
2005

Abstract

L’A. prende spunto dalla notevole varietà degli orientamenti giurisprudenziali in materia di giustificato motivo oggettivo di licenziamento, per interrogarsi sul loro fondamento legislativo e osservare che proprio l’orientamento dominante appare quello più lontano dal contenuto letterale della norma che regola la materia. Esso appare invece coerente con la funzione più rilevante svolta di fatto dal diritto del lavoro nell’ultimo mezzo secolo: la garanzia dell’uguaglianza di trattamento dei lavoratori, indipendentemente dalle differenze di rendimento tra di essi. Questa funzione, corrispondente al principio di eguagliamento di cui all’art. 3 Cost., deve tuttavia essere contemperata con il principio di commisurazione del trattamento al valore della prestazione, di cui all’art. 36 Cost., e con quello di libertà di impresa di cui all’art. 41 Cost.: da questo contemperamento, secondo l’A., nasce la nozione di giustificato motivo di licenziamento, cardine dell’intero sistema del diritto del lavoro. Sul piano dello ius condendum, l’A. osserva poi come le caratteristiche del mercato del lavoro attuale facciano sì che il vecchio meccanismo protettivo produca anche effetti nettamente contrari al principio di eguagliamento tra i lavoratori; e ne trae argomento a sostegno di una riforma del meccanismo stesso, di cui traccia le linee essenziali.
licenziamenti ; uguaglianza ; lavoro
Settore IUS/07 - Diritto del Lavoro
2005
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