Anche nel codice di procedura penale si possono cogliere formule normative che, per genericità e vaghezza, richiamano, e condividono, i caratteri propri delle clausole generali. Al di là dei tanti riscontri sulla superficie del terreno processuale (fra gli altri, esemplificando, la giusta causa, il buon costume, la colpa grave, la dignità, il pudore), alle radici del modello processuale d'ispirazione accusatoria, e in una prospettiva in certo modo speculare a quella di buona fede in materia contrattuale, è la lealtà delle parti ad emergere quale clausola generale di fondo caratterizzante il sistema. Anche se è espressamente richiamata nel codice solo in due disposizioni (artt. 105, comma 4 e 499, comma 6 c.p.p.), la lealtà costituisce filo della trama normativa che concorre a formare il tessuto codicistico, in vario modo e a diversi livelli: ad essa deve conformarsi la condotta del pubblico ministero e dei difensori, mentre non può che prospettarsi nei termini più deboli riguardo all'imputato, il cui diritto di difendersi può esprimersi anche attraverso la menzogna. Rileva, in particolare, il dovere di lealtà delle parti nella prova, dove l'esigenza di garantire un contraddittorio ad armi pari pretende il rispetto delle regole di lealtà, contrassegno di un sistema improntato a fairness e pietra angolare del corretto sviluppo e della funzione cognitiva del processo penale.

La lealtà delle parti come clausola generale del procedimento penale / D. Vigoni (CENTRO DI RICERCA COORDINATO STUDI SULLA GIUSTIZIA). - In: Il ruolo delle clausole generali in una prospettiva multidisciplinare / [a cura di] R. Sacchi. - [s.l] : Giuffrè, 2021. - ISBN 9788828832157. - pp. 37-68

La lealtà delle parti come clausola generale del procedimento penale

D. Vigoni
2021

Abstract

Anche nel codice di procedura penale si possono cogliere formule normative che, per genericità e vaghezza, richiamano, e condividono, i caratteri propri delle clausole generali. Al di là dei tanti riscontri sulla superficie del terreno processuale (fra gli altri, esemplificando, la giusta causa, il buon costume, la colpa grave, la dignità, il pudore), alle radici del modello processuale d'ispirazione accusatoria, e in una prospettiva in certo modo speculare a quella di buona fede in materia contrattuale, è la lealtà delle parti ad emergere quale clausola generale di fondo caratterizzante il sistema. Anche se è espressamente richiamata nel codice solo in due disposizioni (artt. 105, comma 4 e 499, comma 6 c.p.p.), la lealtà costituisce filo della trama normativa che concorre a formare il tessuto codicistico, in vario modo e a diversi livelli: ad essa deve conformarsi la condotta del pubblico ministero e dei difensori, mentre non può che prospettarsi nei termini più deboli riguardo all'imputato, il cui diritto di difendersi può esprimersi anche attraverso la menzogna. Rileva, in particolare, il dovere di lealtà delle parti nella prova, dove l'esigenza di garantire un contraddittorio ad armi pari pretende il rispetto delle regole di lealtà, contrassegno di un sistema improntato a fairness e pietra angolare del corretto sviluppo e della funzione cognitiva del processo penale.
lealtà; procedimento penale; prova; imputato; parti
Settore IUS/16 - Diritto Processuale Penale
2021
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