L’apertura di un numero sempre più significativo di Stati verso forme di adozione, diverse dalle fattispecie previste e disciplinate dalla nostra legislazione, ha messo in evidenza alcune criticità dell’ordinamento italiano, laddove si tratti dare seguito al riconoscimento di status familiari, il cui fondamento giuridico risiede in adozioni straniere per così dire atipiche, ovvero pronunciate a favore di soggetti diversi dalla coppia di coniugi eterosessuali. Il problema, che non riguarda solo lo Stato italiano, è stato sottoposto all’attenzione della Corte EDU, la quale, ribadendo il principio sancito dal diritto internazionale, e più di recente da quello dell’Unione europea, secondo cui in tutte le decisioni che riguardano il minore, il suo superiore interesse dovrebbe essere il parametro cui i giudici devono lasciarsi necessariamente guidare, ha espresso il concetto per cui il riconoscimento dello status filiationis acquisito all’estero può ritenersi strumentale alla tutela del diritto del minore alla continuità delle relazioni affettive in cui questi si riconosce. Concetto questo che è stato recepito da una parte significativa dei nostri giudici, i quali, nell’applicazione delle norme sul riconoscimento delle adozioni straniere, hanno proposto soluzioni ermeneutiche che, in linea con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza europea, hanno spesso consentito di aggirare la rigidità della legislazione interna, consentendo così il riconoscimento di adozioni straniere, anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dal nostro ordinamento.
Il riconoscimento in Italia di provvedimenti stranieri di adozione / C. Ragni - In: Il riconoscimento degli status familiari acquisiti all’estero / [a cura di] A. Cagnazzo, F. Preite. - Prima edizione. - Milano : Giuffrè, 2017. - ISBN 978-88-14-22163-7. - pp. 357-375
Il riconoscimento in Italia di provvedimenti stranieri di adozione
C. RagniPrimo
2017
Abstract
L’apertura di un numero sempre più significativo di Stati verso forme di adozione, diverse dalle fattispecie previste e disciplinate dalla nostra legislazione, ha messo in evidenza alcune criticità dell’ordinamento italiano, laddove si tratti dare seguito al riconoscimento di status familiari, il cui fondamento giuridico risiede in adozioni straniere per così dire atipiche, ovvero pronunciate a favore di soggetti diversi dalla coppia di coniugi eterosessuali. Il problema, che non riguarda solo lo Stato italiano, è stato sottoposto all’attenzione della Corte EDU, la quale, ribadendo il principio sancito dal diritto internazionale, e più di recente da quello dell’Unione europea, secondo cui in tutte le decisioni che riguardano il minore, il suo superiore interesse dovrebbe essere il parametro cui i giudici devono lasciarsi necessariamente guidare, ha espresso il concetto per cui il riconoscimento dello status filiationis acquisito all’estero può ritenersi strumentale alla tutela del diritto del minore alla continuità delle relazioni affettive in cui questi si riconosce. Concetto questo che è stato recepito da una parte significativa dei nostri giudici, i quali, nell’applicazione delle norme sul riconoscimento delle adozioni straniere, hanno proposto soluzioni ermeneutiche che, in linea con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza europea, hanno spesso consentito di aggirare la rigidità della legislazione interna, consentendo così il riconoscimento di adozioni straniere, anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dal nostro ordinamento.Pubblicazioni consigliate
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