Dall’epoca di pubblicazione del fondamentale trattato di Antonio Cazzaniga “Le basi medico legali della valutazione del danno a persona da delitto o quasi delitto” (1928) la storia della ricerca medico legale ha assunto una funzione di stimolo e di sostegno ad una giurisprudena che ha condotto all’assetto attuale del risarcimento del danno a persona. L’indirizzo unitario è stato contrassegnato dalla ricerca della migliore rappresentazione delle componenti di tale danno nei loro peculairi aspetti non patrimoniali. L’omogeneità dell’evoluzione ha presentato una direzione chiara e consolidata. E’ possibile che il sistema non fosse preparato ad un obiettivo di tale dignità e complessità? Dobbiamo registrare che la L. 27/2012, nell’art. 32, commi 3 ter e quater, per la prima volta, in questo lungo cammino, introduce un prinicipio: la non risarcibilità di un danno esistente dal lato clinico. E’ un elemento sul quale è necessario operare profonda riflessione poiché, qualora la costituzionalità di tale principio fosse dichiarata, prenderebbe forma l’inizio di un’affermazione disgregativa del danno non patrimoniale costruito in diversi decenni di storia del diritto italiano
La valutazione medico legale delle micropermanenti e la liquidazione del danno / R. Zoja. ((Intervento presentato al convegno La valutazione medico legale delle micropermanenti e la liquidazione del danno tenutosi a Milano, Aula Magna-Università Statale nel 2012.
La valutazione medico legale delle micropermanenti e la liquidazione del danno
R. ZojaPrimo
2012
Abstract
Dall’epoca di pubblicazione del fondamentale trattato di Antonio Cazzaniga “Le basi medico legali della valutazione del danno a persona da delitto o quasi delitto” (1928) la storia della ricerca medico legale ha assunto una funzione di stimolo e di sostegno ad una giurisprudena che ha condotto all’assetto attuale del risarcimento del danno a persona. L’indirizzo unitario è stato contrassegnato dalla ricerca della migliore rappresentazione delle componenti di tale danno nei loro peculairi aspetti non patrimoniali. L’omogeneità dell’evoluzione ha presentato una direzione chiara e consolidata. E’ possibile che il sistema non fosse preparato ad un obiettivo di tale dignità e complessità? Dobbiamo registrare che la L. 27/2012, nell’art. 32, commi 3 ter e quater, per la prima volta, in questo lungo cammino, introduce un prinicipio: la non risarcibilità di un danno esistente dal lato clinico. E’ un elemento sul quale è necessario operare profonda riflessione poiché, qualora la costituzionalità di tale principio fosse dichiarata, prenderebbe forma l’inizio di un’affermazione disgregativa del danno non patrimoniale costruito in diversi decenni di storia del diritto italianoPubblicazioni consigliate
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