Le previsione normative, in fase di ormai avanzato itinerario legislativo, sulla riforma degli Ordini professionali, impongono una riflessione prospettica sul futuro ruolo degli stessi in taluni aspetti di rilevante interesse medico legale. L’impegno nei ruoli peritali e consulenziali, l’adesione alle norme del Codice Deontologico, gli stessi criteri di preventivo e conformità delle parcelle per le prestazioni professionali, il ruolo delle funzioni disciplinari, sono motivi di importante problematicità. Il rapporto giuridico perculiare che si instaura tra medico legale e mandatario (sia esso l’istituzione giudiziaria, un’impresa, un ente pubblico o un paziente) risulta il primo elemento che richiede chiarimento dal quale derivano tutte le altre considerazioni. Le pronunce già consolidate, per indirizzo, sull’applicazione del Codice di Deontologia Medica, peraltro, non possono essere modificate nei propri contenuti e nella propria sostanza in quanto aderenti ad uno spirito di non equivocabile origine.
La riforma degli ordini e le tariffe professionali / R. Zoja. ((Intervento presentato al 11. convegno La medicina Legale del SSN: sicurezza della collettività, del paziente e degli operatori sanitari tenutosi a Siena nel 2012.
La riforma degli ordini e le tariffe professionali
R. ZojaPrimo
2012
Abstract
Le previsione normative, in fase di ormai avanzato itinerario legislativo, sulla riforma degli Ordini professionali, impongono una riflessione prospettica sul futuro ruolo degli stessi in taluni aspetti di rilevante interesse medico legale. L’impegno nei ruoli peritali e consulenziali, l’adesione alle norme del Codice Deontologico, gli stessi criteri di preventivo e conformità delle parcelle per le prestazioni professionali, il ruolo delle funzioni disciplinari, sono motivi di importante problematicità. Il rapporto giuridico perculiare che si instaura tra medico legale e mandatario (sia esso l’istituzione giudiziaria, un’impresa, un ente pubblico o un paziente) risulta il primo elemento che richiede chiarimento dal quale derivano tutte le altre considerazioni. Le pronunce già consolidate, per indirizzo, sull’applicazione del Codice di Deontologia Medica, peraltro, non possono essere modificate nei propri contenuti e nella propria sostanza in quanto aderenti ad uno spirito di non equivocabile origine.Pubblicazioni consigliate
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