La natura bifronte della funzione di difesa tecnica assegna al difensore un ruolo diverso da quello rivestito dalla parte privata assistita. Nella struttura dialettica del processo penale il difensore dell'imputato guadagna una posizione speculare a quella del pubblico ministero. Lo studio della deontologia del difensore dell’imputato richiede di essere impostato, sul piano metodologico, proprio istituendo una comparazione con la riflessione sulla deontologia del pubblico ministero. La disciplina sull’attività discrezionale delle parti appare il terreno privilegiato dell’analisi sulla deontologia nel processo penale perché, laddove la legge prefigura fattispecie di comportamento in forma strettamente vincolata le esigenze della deontologia appaiono tendenzialmente salvaguardate dalle norme processuali. Comune al difensore e al pubblico ministero, il dovere di correttezza processuale costituisce la base normativa per enucleare dal sistema ciò che potrebbe essere definito lo statuto deontologico comune al titolare della funzione di accusa e al titolare della funzione di difesa tecnica. Tuttavia, questo statuto può essere ricostruito interpretativamente soltanto a valle della sottolineatura delle specifiche distinzioni funzionali tra accusa e difesa e tenendo conto, altresì, della specificità dei doveri deontologici del difensore rispetto a quelli del magistrato del pubblico ministero.

La deontologia nel procedimento penale / M. Bontempelli. ((Intervento presentato al convegno La deontologia nel procedimento penale tenutosi a Treviglio nel 2010.

La deontologia nel procedimento penale

M. Bontempelli
Primo
2010

Abstract

La natura bifronte della funzione di difesa tecnica assegna al difensore un ruolo diverso da quello rivestito dalla parte privata assistita. Nella struttura dialettica del processo penale il difensore dell'imputato guadagna una posizione speculare a quella del pubblico ministero. Lo studio della deontologia del difensore dell’imputato richiede di essere impostato, sul piano metodologico, proprio istituendo una comparazione con la riflessione sulla deontologia del pubblico ministero. La disciplina sull’attività discrezionale delle parti appare il terreno privilegiato dell’analisi sulla deontologia nel processo penale perché, laddove la legge prefigura fattispecie di comportamento in forma strettamente vincolata le esigenze della deontologia appaiono tendenzialmente salvaguardate dalle norme processuali. Comune al difensore e al pubblico ministero, il dovere di correttezza processuale costituisce la base normativa per enucleare dal sistema ciò che potrebbe essere definito lo statuto deontologico comune al titolare della funzione di accusa e al titolare della funzione di difesa tecnica. Tuttavia, questo statuto può essere ricostruito interpretativamente soltanto a valle della sottolineatura delle specifiche distinzioni funzionali tra accusa e difesa e tenendo conto, altresì, della specificità dei doveri deontologici del difensore rispetto a quelli del magistrato del pubblico ministero.
2010
Settore IUS/16 - Diritto Processuale Penale
La deontologia nel procedimento penale / M. Bontempelli. ((Intervento presentato al convegno La deontologia nel procedimento penale tenutosi a Treviglio nel 2010.
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