Dopo la sentenza 12 maggio 2011, n. 10381, che, anche sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 244/2009, ne aveva stabilito l'annullabilità quando non rechi motivazione sull'urgenza che ha determinato l'anticipazione, la Corte torna sull'argomento con due pronunce di segno diverso, di cui la sentenza 16 settembre 2011, n. 18906 recupera un obiter dictum della precedente giurisprudenza, e la sentenza 13 ottobre 2011, n. 21103 lo rende oggetto di specifica statuizione, definitavamente negando che l'accertamento emanato prima del termine in mancanza di ragioni di motivata urgenza sia per ciò stesso annullabile.
Ancora sulla notificazione dell'accertamento prima del termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) / G. Ragucci. - In: GIURISPRUDENZA ITALIANA. - ISSN 1125-3029. - 2012:(2012 Jun), pp. 1449-1452.
Ancora sulla notificazione dell'accertamento prima del termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
G. RagucciPrimo
2012
Abstract
Dopo la sentenza 12 maggio 2011, n. 10381, che, anche sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 244/2009, ne aveva stabilito l'annullabilità quando non rechi motivazione sull'urgenza che ha determinato l'anticipazione, la Corte torna sull'argomento con due pronunce di segno diverso, di cui la sentenza 16 settembre 2011, n. 18906 recupera un obiter dictum della precedente giurisprudenza, e la sentenza 13 ottobre 2011, n. 21103 lo rende oggetto di specifica statuizione, definitavamente negando che l'accertamento emanato prima del termine in mancanza di ragioni di motivata urgenza sia per ciò stesso annullabile.Pubblicazioni consigliate
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