È opinione comune, presso gli studiosi moderni, che i giudici privati del processo civile romano (giudici monocratici o recuperatores) appartenessero alle classi sociali più elevate e più colte e che mantenessero, nel ricoprire il loro incarico, un atteggiamento di grande dignità. Questo dato appare in effetti confermato se si considerano tutti i giudici privati, dei quali le testimonianze antiche hanno tramandato l’identità. Ci sono tuttavia significative fonti letterarie, che presentano indizi dai quali è lecito sospettare, di fatto, l’esistenza di una seconda ‘categoria’ di giudici privati, costituita da persone di bassa estrazione sociale, che mantenevano spesso, nell''esercizio della funzione, comportamenti tutt’altro che incensurabili. I giudici di questo secondo gruppo erano, nella maggior parte dei casi, probabilmente quelli scelti al di fuori dell’album iudicum. Dall’indagine è risultato anche che, sebbene le due categorie di giudici fossero per molti aspetti differenziate tra loro, esse erano tuttavia assimilate per un importante carattere comune: l’imperitia iuris dei giudicanti, che si trova a più riprese lamentata dalle fonti antiche.

Zur Figur des iudex privatus im römischen Zivilprozess : Eine historisch-soziologische Untersuchung auf der Grundlage literarischer Quellen / L. Gagliardi. - In: REVUE INTERNATIONALE DES DROITS DE L'ANTIQUITÉ. - ISSN 0772-9235. - 2008:55(2010), pp. 241-266.

Zur Figur des iudex privatus im römischen Zivilprozess : Eine historisch-soziologische Untersuchung auf der Grundlage literarischer Quellen

L. Gagliardi
Primo
2010

Abstract

È opinione comune, presso gli studiosi moderni, che i giudici privati del processo civile romano (giudici monocratici o recuperatores) appartenessero alle classi sociali più elevate e più colte e che mantenessero, nel ricoprire il loro incarico, un atteggiamento di grande dignità. Questo dato appare in effetti confermato se si considerano tutti i giudici privati, dei quali le testimonianze antiche hanno tramandato l’identità. Ci sono tuttavia significative fonti letterarie, che presentano indizi dai quali è lecito sospettare, di fatto, l’esistenza di una seconda ‘categoria’ di giudici privati, costituita da persone di bassa estrazione sociale, che mantenevano spesso, nell''esercizio della funzione, comportamenti tutt’altro che incensurabili. I giudici di questo secondo gruppo erano, nella maggior parte dei casi, probabilmente quelli scelti al di fuori dell’album iudicum. Dall’indagine è risultato anche che, sebbene le due categorie di giudici fossero per molti aspetti differenziate tra loro, esse erano tuttavia assimilate per un importante carattere comune: l’imperitia iuris dei giudicanti, che si trova a più riprese lamentata dalle fonti antiche.
Settore IUS/18 - Diritto Romano e Diritti dell'Antichita'
2010
http://www2.ulg.ac.be/vinitor/rida/2008/13.Gagliardi.pdf
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