The ‘relaunch’ decree includes a framework of rules (under Arts. 121 and 122) that allow taxpayers to transfer, in the form of tax credits, certain tax benefits that are normally available to the beneficiary only in the form of a deduction or a non-transferable tax credit. Arts. 121 and 122 might appear to be a special framework made necessary by extraordinary circumstances. However, it is possible to gain a more comprehensive understanding of the reasons for establishing it when one looks at the similarities between transferable tax benefits and cash grants. In this light, the rules examined could well represent an initial base from which to develop a common framework for the transfer of tax benefits equivalent to cash grants.

Il decreto “rilancio” consente di cedere a terzi, sotto forma di crediti d’imposta, una serie di agevolazioni fiscali normalmente fruibili dal beneficiario solo sotto forma di detrazione dall’imposta lorda o credito d’imposta compensabile. La disciplina, contenuta negli artt. 121 e 122, potrebbe apparire dettata da esigenze eccezionali e di carattere speciale. L’accostamento delle agevolazioni trasferibili alle sovvenzioni in denaro consente però un più ampio inquadramento del regime in esame, che in questa luce ben potrebbe candidarsi a rappresentare il primo nucleo di una disciplina comune per la “circolazione” di agevolazioni fiscali assimilabili a sovvenzioni in denaro.

La "circolazione" delle agevolazioni fiscali assimilabili a sovvenzioni in denaro : "sperimentazione" e possibili applicazioni future / M. Fasola. - In: RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO. - ISSN 1121-4074. - 31:5(2021 Oct 07), pp. 449-478.

La "circolazione" delle agevolazioni fiscali assimilabili a sovvenzioni in denaro : "sperimentazione" e possibili applicazioni future

M. Fasola
2021

Abstract

The ‘relaunch’ decree includes a framework of rules (under Arts. 121 and 122) that allow taxpayers to transfer, in the form of tax credits, certain tax benefits that are normally available to the beneficiary only in the form of a deduction or a non-transferable tax credit. Arts. 121 and 122 might appear to be a special framework made necessary by extraordinary circumstances. However, it is possible to gain a more comprehensive understanding of the reasons for establishing it when one looks at the similarities between transferable tax benefits and cash grants. In this light, the rules examined could well represent an initial base from which to develop a common framework for the transfer of tax benefits equivalent to cash grants.
Il decreto “rilancio” consente di cedere a terzi, sotto forma di crediti d’imposta, una serie di agevolazioni fiscali normalmente fruibili dal beneficiario solo sotto forma di detrazione dall’imposta lorda o credito d’imposta compensabile. La disciplina, contenuta negli artt. 121 e 122, potrebbe apparire dettata da esigenze eccezionali e di carattere speciale. L’accostamento delle agevolazioni trasferibili alle sovvenzioni in denaro consente però un più ampio inquadramento del regime in esame, che in questa luce ben potrebbe candidarsi a rappresentare il primo nucleo di una disciplina comune per la “circolazione” di agevolazioni fiscali assimilabili a sovvenzioni in denaro.
Settore IUS/12 - Diritto Tributario
7-ott-2021
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