Il contributo affronta la tematica dei limiti al sindacato giudiziale riguardo alle scelte degli amministratori di società in punto di predisposizione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati. Il tema è assai delicato in ragione della particolarità dell’obbligo in questione, imposto perentoriamente e specificamente ma mediante l’utilizzo di una clausola generale, quella dell’“adeguatezza”, ben difficile da decifrare; e soprattutto in ragione della molteplicità e complessità di scelte, anche molto diverse tra loro, potenzialmente riconducibili all’ambito delle determinazioni in materia di assetti. L’Ordinanza in commento affronta la questione della sindacabilità di dette scelte da parte dell’organo giudicante e conclude per l’applicabilità anche ad esse della c.d.business judgment rule. Il contributo propone invece una differente impostazione, che muove dalla diversità tra metodo e merito nelle scelte gestorie, ascrivendo le determinazioni in materia di assetti al piano del metodo. Si esclude perciò tendenzialmente l’applicazione della business judgment rule alle determinazioni in questione, e tuttavia si propongono alcuni temperamenti al sindacato giudiziale dovuti alla frequente intrinseca commistione tra assetti e merito gestorio.

Applicabilità della business judgment rule alle scelte in materia di assetti societari adeguati, nota a Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 8 aprile 2020 / A. Briguglio. - In: RIVISTA DI DIRITTO SOCIETARIO. - ISSN 1972-9243. - 2021:2(2021 Jun 30), pp. 279-303.

Applicabilità della business judgment rule alle scelte in materia di assetti societari adeguati, nota a Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 8 aprile 2020

A. Briguglio
2021

Abstract

Il contributo affronta la tematica dei limiti al sindacato giudiziale riguardo alle scelte degli amministratori di società in punto di predisposizione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati. Il tema è assai delicato in ragione della particolarità dell’obbligo in questione, imposto perentoriamente e specificamente ma mediante l’utilizzo di una clausola generale, quella dell’“adeguatezza”, ben difficile da decifrare; e soprattutto in ragione della molteplicità e complessità di scelte, anche molto diverse tra loro, potenzialmente riconducibili all’ambito delle determinazioni in materia di assetti. L’Ordinanza in commento affronta la questione della sindacabilità di dette scelte da parte dell’organo giudicante e conclude per l’applicabilità anche ad esse della c.d.business judgment rule. Il contributo propone invece una differente impostazione, che muove dalla diversità tra metodo e merito nelle scelte gestorie, ascrivendo le determinazioni in materia di assetti al piano del metodo. Si esclude perciò tendenzialmente l’applicazione della business judgment rule alle determinazioni in questione, e tuttavia si propongono alcuni temperamenti al sindacato giudiziale dovuti alla frequente intrinseca commistione tra assetti e merito gestorio.
Obbligo di predisporre assetti adeguati – Responsabilità degli amministratori – Applicabilità della business judgment rule.
Settore IUS/04 - Diritto Commerciale
30-giu-2021
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