Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Cassazione ribadisce la soluzione che esclude l’abolitio criminis del peculato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, co. 2 c.p., in rapporto ai fatti di appropriazione delle somme di denaro riscosse dai gestori delle strutture ricettive a titolo di imposta di soggiorno non versate agli enti pubblici impositori dell’obbligo tributario. Trova così conferma quanto affermato, con analoghe motivazioni, da una precedente sentenza della stessa Sesta Sezione della Cassazione (Sez. VI, n. 30227/2020), già segnalata su questa Rivista. Si va così formando presso la Suprema Corte un orientamento contrario a quello seguito da una parte della giurisprudenza di merito, che – come la nostra Rivista ha dato conto – si è invece espressa nel senso dell’abolitio criminis, facendone conseguire ora il dissequestro delle somme di denaro (G.i.p. di Rimini), ora il proscioglimento degli imputati (G.u.p. di Roma e Tribunale di Perugia), ora la revoca del giudicato (G.u.p. di Roma).

La Cassazione applica il 'criterio strutturale' e ribadisce: nessuna abolitio criminis del peculato commesso dall'albergatore prima del 'decreto-rilancio' / G.L. Gatta. - In: SISTEMA PENALE. - ISSN 2704-8098. - (2020 Dec 28), pp. 1-9.

La Cassazione applica il 'criterio strutturale' e ribadisce: nessuna abolitio criminis del peculato commesso dall'albergatore prima del 'decreto-rilancio'

G.L. Gatta
2020

Abstract

Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Cassazione ribadisce la soluzione che esclude l’abolitio criminis del peculato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, co. 2 c.p., in rapporto ai fatti di appropriazione delle somme di denaro riscosse dai gestori delle strutture ricettive a titolo di imposta di soggiorno non versate agli enti pubblici impositori dell’obbligo tributario. Trova così conferma quanto affermato, con analoghe motivazioni, da una precedente sentenza della stessa Sesta Sezione della Cassazione (Sez. VI, n. 30227/2020), già segnalata su questa Rivista. Si va così formando presso la Suprema Corte un orientamento contrario a quello seguito da una parte della giurisprudenza di merito, che – come la nostra Rivista ha dato conto – si è invece espressa nel senso dell’abolitio criminis, facendone conseguire ora il dissequestro delle somme di denaro (G.i.p. di Rimini), ora il proscioglimento degli imputati (G.u.p. di Roma e Tribunale di Perugia), ora la revoca del giudicato (G.u.p. di Roma).
peculato; covid-19; decreto rilancio; abolitio criminis; abolizione del reato; successione di leggi penali; successione di norme integratrici; successione di leggi extrapenali; imposta di soggiorno peculato
Settore IUS/17 - Diritto Penale
28-dic-2020
https://sistemapenale.it/it/scheda/cassazione-peculato-albergatore-tassa-di-soggiorno-abolitio-criminis-dopo-decreto-rilancio-art-180-dl-34-2020-cass-sez-vi-n-36317-2020
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G.L. Gatta, Nota a Cass. Sez. VI 36317_2020 (peculato albergatore - abolitio criminis) _ Sistema Penale _ SP.pdf

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