Con l’ordinanza qui commentata la Consulta ha rinviato all’udienza del 22 giugno 2021 le questioni di costituzionalità relative agli artt. 595, co. 3 c.p. e 13 l. 8 febbraio 1948, n. 47, e riguardanti il tema della compatibilità costituzionale (e convenzionale) della comminatoria della pena detentiva per il delitto di diffamazione a mezzo stampa. La Corte ha voluto così adottare un atteggiamento di self-restraint. L’intento è quello di permettere al Parlamento di intervenire su una questione, quella della pena detentiva per il giornalista colpevole di diffamazione, già oggetto di diversi disegni di legge ciclicamente al vaglio delle Camere, e in cui si rende necessario un bilanciamento tra libertà di espressione e tutela della reputazione individuale che meglio può essere composto dal legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità. Il contributo vuole innanzitutto ricostruire il ‘quadro convenzionale’ in cui s’inserisce questa tematica, allo scopo di comprendere qual è il perimetro entro il quale il Parlamento è chiamato a svolgere le scelte di politica criminale. Fatta questa fondamentale premessa, ci occuperemo poi di illustrare il contenuto del ddl in materia di diffamazione al momento all’esame delle Camere: verificheremo così se l’ipotizzata riforma sia in grado di sanare le censure di illegittimità costituzionale prospettate dai giudici a quibus e da cui ha preso avvio la presente vicenda.

Diffamazione a mezzo stampa e pena detentiva: la Corte costituzionale dà un anno di tempo al Parlamento per trovare un punto di equilibrio tra libertà di espressione e tutela della reputazione individuale, in linea con i principi costituzionali e convenzionali / M.C. Ubiali. - In: RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE. - ISSN 0557-1391. - 63:3(2020 Nov), pp. 1475-1500.

Diffamazione a mezzo stampa e pena detentiva: la Corte costituzionale dà un anno di tempo al Parlamento per trovare un punto di equilibrio tra libertà di espressione e tutela della reputazione individuale, in linea con i principi costituzionali e convenzionali

M.C. Ubiali
2020

Abstract

Con l’ordinanza qui commentata la Consulta ha rinviato all’udienza del 22 giugno 2021 le questioni di costituzionalità relative agli artt. 595, co. 3 c.p. e 13 l. 8 febbraio 1948, n. 47, e riguardanti il tema della compatibilità costituzionale (e convenzionale) della comminatoria della pena detentiva per il delitto di diffamazione a mezzo stampa. La Corte ha voluto così adottare un atteggiamento di self-restraint. L’intento è quello di permettere al Parlamento di intervenire su una questione, quella della pena detentiva per il giornalista colpevole di diffamazione, già oggetto di diversi disegni di legge ciclicamente al vaglio delle Camere, e in cui si rende necessario un bilanciamento tra libertà di espressione e tutela della reputazione individuale che meglio può essere composto dal legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità. Il contributo vuole innanzitutto ricostruire il ‘quadro convenzionale’ in cui s’inserisce questa tematica, allo scopo di comprendere qual è il perimetro entro il quale il Parlamento è chiamato a svolgere le scelte di politica criminale. Fatta questa fondamentale premessa, ci occuperemo poi di illustrare il contenuto del ddl in materia di diffamazione al momento all’esame delle Camere: verificheremo così se l’ipotizzata riforma sia in grado di sanare le censure di illegittimità costituzionale prospettate dai giudici a quibus e da cui ha preso avvio la presente vicenda.
Settore IUS/17 - Diritto Penale
nov-2020
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