La Terza Sezione della Corte di cassazione ha depositato le motivazioni della sentenza (Cass. Sez. III, 2 luglio 2020, n. 21367, Pres. Rosi, Est. Gai) con la quale ha escluso la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disciplina relativa alla sospensione del corso della prescrizione del reato, introdotta in relazione all’emergenza Covid-19 dall’art. 83, co. 4 d.l. n. 18/2020. La Terza Sezione della S.C. ha infatti ritenuto possibile e conforme a Costituzione una discutibile e, per quanto si dirà, a nostro avviso inammissibile interpretazione che legittima una deroga al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole all’agente (art. 25, co. 2 Cost.): un principio – si legge nella sentenza – che “ai soli limitati fini della disciplina emergenziale e per un periodo predeterminato e circoscritto sopporta un sacrificio necessario”.

Tolleranza tra principi e principi intolleranti : L’emergenza sanitaria da Covid-19 non legittima deroghe al principio di irretroattività in malam partem: note critiche a una sentenza della Cassazione sulla sospensione della prescrizione del reato ex art. 83, co. 4 d.l. n. 18/2020 / G.L. Gatta. - In: SISTEMA PENALE. - ISSN 2704-8098. - 2020:(2020 Jul 22).

Tolleranza tra principi e principi intolleranti : L’emergenza sanitaria da Covid-19 non legittima deroghe al principio di irretroattività in malam partem: note critiche a una sentenza della Cassazione sulla sospensione della prescrizione del reato ex art. 83, co. 4 d.l. n. 18/2020

G.L. Gatta
2020

Abstract

La Terza Sezione della Corte di cassazione ha depositato le motivazioni della sentenza (Cass. Sez. III, 2 luglio 2020, n. 21367, Pres. Rosi, Est. Gai) con la quale ha escluso la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disciplina relativa alla sospensione del corso della prescrizione del reato, introdotta in relazione all’emergenza Covid-19 dall’art. 83, co. 4 d.l. n. 18/2020. La Terza Sezione della S.C. ha infatti ritenuto possibile e conforme a Costituzione una discutibile e, per quanto si dirà, a nostro avviso inammissibile interpretazione che legittima una deroga al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole all’agente (art. 25, co. 2 Cost.): un principio – si legge nella sentenza – che “ai soli limitati fini della disciplina emergenziale e per un periodo predeterminato e circoscritto sopporta un sacrificio necessario”.
covid-19, prescrizione del reato, covid-19 diritti fondamentali, irretroattività della legge penale, sospensione prescrizione del reato covid-19, coronavirus e questioni legali, covid-19 legal issues, covid-19 statutes of limitations Italy
Settore IUS/17 - Diritto Penale
22-lug-2020
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/lemergenza-sanitaria-da-covid-19-non-legittima-deroghe-al-principio-di-irretroattivita-in-malam-partem-sospensione-prescrizione-cassazione
Article (author)
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
G.L. Gatta, Tolleranza tra principi e principi intolleranti (inderogabile l'art. 25, co. 2 Cost) _ Sistema Penale _ SP.pdf

accesso aperto

Tipologia: Publisher's version/PDF
Dimensione 183.63 kB
Formato Adobe PDF
183.63 kB Adobe PDF Visualizza/Apri
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2434/761140
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact