Il contributo ha ad oggetto lo studio dell’art. 1225 cod. civ. che limita il danno risarcibile a quello prevedibile fatta eccezione per il caso di inadempimento doloso. Viene analizzata la limitazione prevista dalla norma in prospettiva di criterio selettivo del danno risarcibile dedicando particolare attenzione al rapporto tra prevedibilità e causalità. Si giunge a ritenere che la prevedibilità possieda autonomia concettuale ed applicativa rispetto al criterio delle “conseguenze immediate e dirette” di cui all’art. 1223 cod. civ. e che abbia la precipua funzione di delimitare il “quantum” del danno risarcibile. Si evidenziano, poi, le ragioni sottese al mancato richiamo da parte dell’art. 2056 cod. civ. dell’art. 1225 cod. civ. Lo studio prosegue con l’analisi del concetto di prevedibilità e di quello, speculare, di imprevedibilità. Con riguardo al presupposto applicativo costituito dal ricorrere di un inadempimento doloso ci si interroga sul significato da attribuire al dolo. Si propende per un’accezione che lo configuri in termini di mera volontà di non adempiere e si valuta la possibilità di ritenere compreso in tale accezione anche il c.d. dolo eventuale. Esaminata la questione inerente il tempo della prevedibilità si passa a valutare i rapporti del criterio previsto dall’art. 1225 cod. civ. con la teoria, elaborata dagli analisti economici del diritto, del c.d. inadempimento efficiente giungendo a rilevarne la sostanziale incompatibilità con la norma in esame.
Inadempimento doloso e risarcimento del danno imprevedibile / C. Romeo. - In: RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA. - ISSN 0391-187X. - 69:4-5(2004), pp. 972-1002.
Inadempimento doloso e risarcimento del danno imprevedibile
C. RomeoPrimo
2004
Abstract
Il contributo ha ad oggetto lo studio dell’art. 1225 cod. civ. che limita il danno risarcibile a quello prevedibile fatta eccezione per il caso di inadempimento doloso. Viene analizzata la limitazione prevista dalla norma in prospettiva di criterio selettivo del danno risarcibile dedicando particolare attenzione al rapporto tra prevedibilità e causalità. Si giunge a ritenere che la prevedibilità possieda autonomia concettuale ed applicativa rispetto al criterio delle “conseguenze immediate e dirette” di cui all’art. 1223 cod. civ. e che abbia la precipua funzione di delimitare il “quantum” del danno risarcibile. Si evidenziano, poi, le ragioni sottese al mancato richiamo da parte dell’art. 2056 cod. civ. dell’art. 1225 cod. civ. Lo studio prosegue con l’analisi del concetto di prevedibilità e di quello, speculare, di imprevedibilità. Con riguardo al presupposto applicativo costituito dal ricorrere di un inadempimento doloso ci si interroga sul significato da attribuire al dolo. Si propende per un’accezione che lo configuri in termini di mera volontà di non adempiere e si valuta la possibilità di ritenere compreso in tale accezione anche il c.d. dolo eventuale. Esaminata la questione inerente il tempo della prevedibilità si passa a valutare i rapporti del criterio previsto dall’art. 1225 cod. civ. con la teoria, elaborata dagli analisti economici del diritto, del c.d. inadempimento efficiente giungendo a rilevarne la sostanziale incompatibilità con la norma in esame.Pubblicazioni consigliate
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