L’accordo di libero scambio con Singapore, entrato in vigore il 21 dicembre 2019, è uno dei c.d. accordi di nuova generazione negoziati e conclusi dall’Unione europea nel quadro della strategia di politica commerciale inaugurata nel 2006. La sua disciplina è completata dall’accordo sulla protezione degli investimenti, firmato nel 2018 e la cui entrata in vigore richiede la ratifica di tutti gli Stati membri dell’Unione europea. L’analisi proposta intende porre in evidenza come, nella definizione delle norme sostanziali e dei meccanismi di soluzione delle controversie contemplati dai due accordi, le parti non abbiano potuto trascurare, anzi si siano ampiamente ispirate a, la fitta rete di altri trattati e convenzioni internazionali già in vigore tra di esse. Parimenti, anche la copiosa prassi giurisprudenziale relativa a tali fonti esterne non ha potuto essere ignorata, piuttosto in taluni casi ha offerto spunti rilevanti per la definizione di norme che meglio tengano in considerazione i diversi interessi in giorno. Il contributo prende ad esame, in una prima parte, le norme dell’accordo libero scambio sulla liberalizzazione degli scambi di merci e di servizi, stabi-limento, aiuti di Stato, appalti pubblici e tutela dei diritti di proprietà intellettuale (par. 2-5). Una seconda parte è dedicata all’accordo sul-la protezione degli investimenti, per mettere in luce le sovrapposizio-ni con la disciplina in tema di stabilimento di cui all’accordo commer-ciale (par. 6). Infine, stante l’espresso riconoscimento che i due trattati non producono effetti diretti nell’ordinamento delle parti contraenti, particolare attenzione è dedicata ai meccanismi di soluzione delle controversie, considerando, in modo particolare, la loro efficacia quali strumenti per la tutela degli interessi di soggetti privati (par. 7). In tale contesto, emerge in modo particolare l’importanza del meccanismo di investor-State dispute settlement e delle norme sull’esecuzione delle sentenze di cui all’art. 3.22 dell’accordo sulla protezione degli investimenti.

L'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore tra tradizione e innovazione / G. Adinolfi. - In: RIVISTA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE. - ISSN 0035-6174. - 56:1(2020), pp. 78-100.

L'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore tra tradizione e innovazione

G. Adinolfi
2020

Abstract

L’accordo di libero scambio con Singapore, entrato in vigore il 21 dicembre 2019, è uno dei c.d. accordi di nuova generazione negoziati e conclusi dall’Unione europea nel quadro della strategia di politica commerciale inaugurata nel 2006. La sua disciplina è completata dall’accordo sulla protezione degli investimenti, firmato nel 2018 e la cui entrata in vigore richiede la ratifica di tutti gli Stati membri dell’Unione europea. L’analisi proposta intende porre in evidenza come, nella definizione delle norme sostanziali e dei meccanismi di soluzione delle controversie contemplati dai due accordi, le parti non abbiano potuto trascurare, anzi si siano ampiamente ispirate a, la fitta rete di altri trattati e convenzioni internazionali già in vigore tra di esse. Parimenti, anche la copiosa prassi giurisprudenziale relativa a tali fonti esterne non ha potuto essere ignorata, piuttosto in taluni casi ha offerto spunti rilevanti per la definizione di norme che meglio tengano in considerazione i diversi interessi in giorno. Il contributo prende ad esame, in una prima parte, le norme dell’accordo libero scambio sulla liberalizzazione degli scambi di merci e di servizi, stabi-limento, aiuti di Stato, appalti pubblici e tutela dei diritti di proprietà intellettuale (par. 2-5). Una seconda parte è dedicata all’accordo sul-la protezione degli investimenti, per mettere in luce le sovrapposizio-ni con la disciplina in tema di stabilimento di cui all’accordo commer-ciale (par. 6). Infine, stante l’espresso riconoscimento che i due trattati non producono effetti diretti nell’ordinamento delle parti contraenti, particolare attenzione è dedicata ai meccanismi di soluzione delle controversie, considerando, in modo particolare, la loro efficacia quali strumenti per la tutela degli interessi di soggetti privati (par. 7). In tale contesto, emerge in modo particolare l’importanza del meccanismo di investor-State dispute settlement e delle norme sull’esecuzione delle sentenze di cui all’art. 3.22 dell’accordo sulla protezione degli investimenti.
Settore IUS/13 - Diritto Internazionale
2020
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