Starting point for the article is the resumption, in June 2019, and the acceleration of bilateral negotiations between the European Union and the People’s Republic of China for the conclusion of the comprehensive agreement on investments. In the background is the ten-year plan Made in China 2025, the c.d. going global, whose goal is to give China the global technological leadership through a targeted program of foreign investments in strategic sectors and inward attraction of high-tech investments. Nevertheless if on the one side China is an attractive market for European investors, on the other side Chinese regulations on FDIs and on technological transfer resulted in being highly discriminatory in respect to foreign investors and licensor From this point of view, if, on the one hand, China represents an attractive market for European companies, on the other hand, government policies and local FDIs regulations impose various constraints on foreign technology owners which practically develop to the exhaustion of exclusive rights covered by the license agreement. Hence the concept of technology migration. Consequently, in 2018 both the European Union and the United States, in two different procedures, asked the WTO Dispute Settlement Body to start consultations with the People’s Republic of China complaining about the violation of some provisions of the GATT and the TRIPs Agreement by various Chinese regulations concerning foreign investment and technology transfer. Meanwhile, however, China has revised the discriminatory rules against foreign partners. This led the United States to ask the DSB to suspend the procedure until December 31, 2019 and the European Union to accelerate the negotiation for the conclusion of the bilateral agreement. On the basis of these premises, I take the opportunity to return to the topics of technical cooperation and technology transfer focusing on articles 7 and 8 TRIPs, also in relation to new generation bilateral economic partnership and / or investment agreements. From an evolutionary perspective, these provisions could in fact play an important role in the future. I conclude referring to the failure, so far, to reach an international multilateral agreement neither on investment nor on competition. Being the bilateral negotiation the only practicable way that was found, I hope that it will be undertaken by the European Union and will lead to the conclusion of the Investment agreement with the People’s Republic of China in order to guarantee reciprocity and a non-discriminatory treatment with local investors.

Lo spunto per l’articolo è dato dalla ripresa, nel giugno 2019, e dall’accelerazione del negoziato bilaterale fra Unione europea e la Repubblica popolare cinese per la conclusione del comprehensive agreement sugli investimenti. Sullo sfondo c’è il piano decennale Made in China 2025, il c.d. going global, che ha come obiettivo quello di fare acquisire alla Cina la leadership tecnologica mondiale attraverso un programma mirato di investimenti esteri in settori strategici e di attrazione locale di investimenti ad alta tecnologia. Da questo punto di vista se, da un lato, la Cina rappresenta un mercato di enorme interesse per le imprese europee, dall’altro la politica governativa e la normativa nazionale sugli investimenti diretti esteri impongono ai partner stranieri proprietari della tecnologia vincoli che si sostanziano in un esaurimento dei diritti di esclusiva oggetto dei contratti di licenza. Da qui il concetto di migrazione della tecnologia. Di conseguenza, nel 2018 sia l’Unione europea, sia gli Stati Uniti, in due diverse procedure, hanno chiesto all’Organo per la soluzione delle controversie del WTO di avviare le consultazioni con la Repubblica popolare cinese, lamentando la violazione di alcune disposizioni del GATT e dell’Accordo TRIPs da parte di varie normative cinesi attinenti agli investimenti esteri e al trasferimento di tecnologia. Nel frattempo, tuttavia, la Cina ha modificato le regole discriminatorie nei confronti dei partner stranieri. Ciò ha portato gli Stati Uniti a chiedere al DSB la sospensione della procedura contenziosa fino al 31 dicembre 2019 e l’Unione europea ad accelerare il negoziato per la conclusione dell’accordo bilaterale. Sulla base di queste premesse colgo l’occasione per tornare sul tema della cooperazione tecnica e della diffusione della tecnologia muovendo dagli artt. 7 e 8 TRIPs, anche in relazione ai nuovi accordi bilaterali di partenariato economico e/o di investimento. In prospettiva evolutiva tali disposizioni possono infatti giocare un ruolo importante nel rapporto fra paesi avanzati e a tutela degli interessi della collettività. Concludo con il riferimento al fallimento, finora, degli sforzi per arrivare ad un accordo internazionale multilaterale sugli investimenti o in materia di concorrenza. Essendo dunque, quella del negoziato bilaterale, l’unica via che si è trovata, auspico che essa sia percorsa dall’Unione europea e porti in tempi rapidi alla conclusione dell’Accordo sugli investimenti con la Repubblica popolare cinese in modo da garantire la reciprocità e la parità di trattamento con gli investitori locali.

Convergere con la Cina sulle regole applicabili agli investimenti diretti esteri : la risposta dell'U. E. alla migrazione di tecnologia nel quadro turbolento delle attuali relazioni commerciali internazionali / A. Lupone. - In: EUROJUS. - ISSN 2384-9169. - 6:3(2019 Sep 27), pp. 255-260.

Convergere con la Cina sulle regole applicabili agli investimenti diretti esteri : la risposta dell'U. E. alla migrazione di tecnologia nel quadro turbolento delle attuali relazioni commerciali internazionali

A. Lupone
2019

Abstract

Starting point for the article is the resumption, in June 2019, and the acceleration of bilateral negotiations between the European Union and the People’s Republic of China for the conclusion of the comprehensive agreement on investments. In the background is the ten-year plan Made in China 2025, the c.d. going global, whose goal is to give China the global technological leadership through a targeted program of foreign investments in strategic sectors and inward attraction of high-tech investments. Nevertheless if on the one side China is an attractive market for European investors, on the other side Chinese regulations on FDIs and on technological transfer resulted in being highly discriminatory in respect to foreign investors and licensor From this point of view, if, on the one hand, China represents an attractive market for European companies, on the other hand, government policies and local FDIs regulations impose various constraints on foreign technology owners which practically develop to the exhaustion of exclusive rights covered by the license agreement. Hence the concept of technology migration. Consequently, in 2018 both the European Union and the United States, in two different procedures, asked the WTO Dispute Settlement Body to start consultations with the People’s Republic of China complaining about the violation of some provisions of the GATT and the TRIPs Agreement by various Chinese regulations concerning foreign investment and technology transfer. Meanwhile, however, China has revised the discriminatory rules against foreign partners. This led the United States to ask the DSB to suspend the procedure until December 31, 2019 and the European Union to accelerate the negotiation for the conclusion of the bilateral agreement. On the basis of these premises, I take the opportunity to return to the topics of technical cooperation and technology transfer focusing on articles 7 and 8 TRIPs, also in relation to new generation bilateral economic partnership and / or investment agreements. From an evolutionary perspective, these provisions could in fact play an important role in the future. I conclude referring to the failure, so far, to reach an international multilateral agreement neither on investment nor on competition. Being the bilateral negotiation the only practicable way that was found, I hope that it will be undertaken by the European Union and will lead to the conclusion of the Investment agreement with the People’s Republic of China in order to guarantee reciprocity and a non-discriminatory treatment with local investors.
Lo spunto per l’articolo è dato dalla ripresa, nel giugno 2019, e dall’accelerazione del negoziato bilaterale fra Unione europea e la Repubblica popolare cinese per la conclusione del comprehensive agreement sugli investimenti. Sullo sfondo c’è il piano decennale Made in China 2025, il c.d. going global, che ha come obiettivo quello di fare acquisire alla Cina la leadership tecnologica mondiale attraverso un programma mirato di investimenti esteri in settori strategici e di attrazione locale di investimenti ad alta tecnologia. Da questo punto di vista se, da un lato, la Cina rappresenta un mercato di enorme interesse per le imprese europee, dall’altro la politica governativa e la normativa nazionale sugli investimenti diretti esteri impongono ai partner stranieri proprietari della tecnologia vincoli che si sostanziano in un esaurimento dei diritti di esclusiva oggetto dei contratti di licenza. Da qui il concetto di migrazione della tecnologia. Di conseguenza, nel 2018 sia l’Unione europea, sia gli Stati Uniti, in due diverse procedure, hanno chiesto all’Organo per la soluzione delle controversie del WTO di avviare le consultazioni con la Repubblica popolare cinese, lamentando la violazione di alcune disposizioni del GATT e dell’Accordo TRIPs da parte di varie normative cinesi attinenti agli investimenti esteri e al trasferimento di tecnologia. Nel frattempo, tuttavia, la Cina ha modificato le regole discriminatorie nei confronti dei partner stranieri. Ciò ha portato gli Stati Uniti a chiedere al DSB la sospensione della procedura contenziosa fino al 31 dicembre 2019 e l’Unione europea ad accelerare il negoziato per la conclusione dell’accordo bilaterale. Sulla base di queste premesse colgo l’occasione per tornare sul tema della cooperazione tecnica e della diffusione della tecnologia muovendo dagli artt. 7 e 8 TRIPs, anche in relazione ai nuovi accordi bilaterali di partenariato economico e/o di investimento. In prospettiva evolutiva tali disposizioni possono infatti giocare un ruolo importante nel rapporto fra paesi avanzati e a tutela degli interessi della collettività. Concludo con il riferimento al fallimento, finora, degli sforzi per arrivare ad un accordo internazionale multilaterale sugli investimenti o in materia di concorrenza. Essendo dunque, quella del negoziato bilaterale, l’unica via che si è trovata, auspico che essa sia percorsa dall’Unione europea e porti in tempi rapidi alla conclusione dell’Accordo sugli investimenti con la Repubblica popolare cinese in modo da garantire la reciprocità e la parità di trattamento con gli investitori locali.
diritto del commercio internazionale; trasferimento di tecnologia; Accordo TRIPs; Cina; comprehensive investment agreements: FTAs; Unione europea
Settore IUS/13 - Diritto Internazionale
27-set-2019
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