Prendendo le mosse dalla sentenza della Corte costituzionale n. 194/2018, l’A. si interroga sulle funzioni del risarcimento del danno nell’ipotesi di recesso datoriale ingiustificato ex art. 3 d.lgs. n. 23 del 2015. Nell’individuare un filo rosso tra la decisione della Consulta ed il precedente arresto n. 16601/2017 delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno riconosciuto l’acquisita natura polifunzionale della responsabilità civile in Italia, l’A. opera una distinzione le funzioni riparatoria, sanzionatoria e deterrente del risarcimento, giungendo a rilevare che, in assenza di un intervento del legislatore, non sia ammissibile alcuna forma di risarcimento “punitivo” nell’ordinamento interno: essendo, infatti, le finalità esemplari, proprie dei punitive damages, estranee al sistema nazionale, il Giudice non potrà, (nemmeno) all’indomani dell’intervento della Consulta, imprimere soggettive accentuazioni ai risarcimenti che vengono liquidati a favore del lavorare ingiustamente licenziato.

La polifunzionalità del (risarcimento del) danno da licenziamento ingiustificato : ragionando attorno a Corte Cost. n. 194/2018 / M. Biasi. - In: ADL. ARGOMENTI DI DIRITTO DEL LAVORO. - ISSN 1126-5760. - 25:4(2019 Sep), pp. 753-770.

La polifunzionalità del (risarcimento del) danno da licenziamento ingiustificato : ragionando attorno a Corte Cost. n. 194/2018

M. Biasi
2019

Abstract

Prendendo le mosse dalla sentenza della Corte costituzionale n. 194/2018, l’A. si interroga sulle funzioni del risarcimento del danno nell’ipotesi di recesso datoriale ingiustificato ex art. 3 d.lgs. n. 23 del 2015. Nell’individuare un filo rosso tra la decisione della Consulta ed il precedente arresto n. 16601/2017 delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno riconosciuto l’acquisita natura polifunzionale della responsabilità civile in Italia, l’A. opera una distinzione le funzioni riparatoria, sanzionatoria e deterrente del risarcimento, giungendo a rilevare che, in assenza di un intervento del legislatore, non sia ammissibile alcuna forma di risarcimento “punitivo” nell’ordinamento interno: essendo, infatti, le finalità esemplari, proprie dei punitive damages, estranee al sistema nazionale, il Giudice non potrà, (nemmeno) all’indomani dell’intervento della Consulta, imprimere soggettive accentuazioni ai risarcimenti che vengono liquidati a favore del lavorare ingiustamente licenziato.
Settore IUS/07 - Diritto del Lavoro
set-2019
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