L’efficacia in Italia dei lodi arbitrali stranieri è subordinata al positivo esito del procedimento regolato dagli artt. 839 e 840 c.p.c., avente ad oggetto l’accertamento delle condizioni per il riconoscimento poste dalla Convenzione di New York del 10.6.1958. Tale giudizio si articola in due fasi, secondo lo schema del procedimento monitorio: una prima fase, inaudita altera parte, instaurata dalla parte interessata a ottenere il riconoscimento, dinanzi al presidente della Corte d’appello; una successiva eventuale fase di opposizione avverso il decreto presidenziale che accoglie o rigetta l’istanza, davanti alla Corte d’appello in composizione collegiale. Mentre nella prima fase la verifica del presidente riguarda soltanto la regolarità formale del lodo, l’arbitrabilità della controversia e il rispetto dell’ordine pubblico, nella seconda fase la cognizione della Corte d’appello si estende a tutti motivi di diniego di riconoscimento posti dalla Convenzione (incapacità delle parti dell’accordo arbitrale o invalidità di quest’ultimo, lesione di diritti di difesa, eccesso di potere degli arbitri, violazione di regole procedurali, carattere non vincolante del lodo o suo annullamento nel paese di origine).

I lodi stranieri / Z. Crespi Reghizzi - In: Diritto Processuale Civile. 4: Procedimenti speciali nel codice di rito, codice civile e leggi complementari / [a cura di] D. Lotario. - Prima edizione. - [s.l] : Utet Giuridica, 2019. - ISBN 9788859821403. - pp. 5449-5486

I lodi stranieri

Z. Crespi Reghizzi
2019

Abstract

L’efficacia in Italia dei lodi arbitrali stranieri è subordinata al positivo esito del procedimento regolato dagli artt. 839 e 840 c.p.c., avente ad oggetto l’accertamento delle condizioni per il riconoscimento poste dalla Convenzione di New York del 10.6.1958. Tale giudizio si articola in due fasi, secondo lo schema del procedimento monitorio: una prima fase, inaudita altera parte, instaurata dalla parte interessata a ottenere il riconoscimento, dinanzi al presidente della Corte d’appello; una successiva eventuale fase di opposizione avverso il decreto presidenziale che accoglie o rigetta l’istanza, davanti alla Corte d’appello in composizione collegiale. Mentre nella prima fase la verifica del presidente riguarda soltanto la regolarità formale del lodo, l’arbitrabilità della controversia e il rispetto dell’ordine pubblico, nella seconda fase la cognizione della Corte d’appello si estende a tutti motivi di diniego di riconoscimento posti dalla Convenzione (incapacità delle parti dell’accordo arbitrale o invalidità di quest’ultimo, lesione di diritti di difesa, eccesso di potere degli arbitri, violazione di regole procedurali, carattere non vincolante del lodo o suo annullamento nel paese di origine).
Settore IUS/13 - Diritto Internazionale
2019
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