L’ordinanza che si commenta ha per oggetto l’ammissibilità al conflitto di attribuzioni del ricorso elevato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all’apposizione del segreto di Stato sulla vicenda del sequestro di persona ai danni di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, avvenuto a Milano il 17 febbraio 2003 . Con una nota del 26 luglio 2006 l’attuale Presidente del Consiglio dei ministri comunicava alla Procura ricorrente che su tutti i <<…fatti concernenti il sequestro, sulle vicende che lo hanno preceduto e in generale su tutti i documenti, informative o atti relativi alla pratica della c.d. “rendition” era stato apposto il segreto di Stato da parte del precedente Presidente del Consiglio, (…), e che tale segreto era stato successivamente confermato dallo scrivente.>> . 12 della l. n° 801/1977 . Il Presidente del Consiglio proponeva ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti della Procura della Repubblica di Milano , dichiarando che l’apposizione del segreto <<… su determinate notizie integrerebbe l’esercizio di una potestà costituente sbarramento al potere giurisdizionale stesso >> . n° 124 del 18 aprile 2007. La Procura della Repubblica di Milano propone ricorso per la <<…violazione, negli atti contestati, del divieto di coprire con il segreto di Stato fatti eversivi dell’ordine costituzionale, in contrasto con l’art. 12 secondo comma della legge n° 801 del 1977>> . La ricorrente porta anche all’attenzione dei giudici di Palazzo della Consulta la mancanza di motivazione nell’apposizione del segreto nelle due note redatte dal precedente Presidente del Consiglio, in aperta violazione di quanto disposto dall’art. 40 c. 5 l. n° 124 del 2007 ). La Procura della Repubblica di Milano ricorre allora al giudice costituzionale perché dichiari che non spetta al Presidente del Consiglio dei ministri <<…disporre la secretazione di atti e notizie riguardanti le modalità progettuali, organizzative ed esecutive del rapimento (di Abu Omar), in quanto esse costituiscono fatti eversivi dell’ordine costituzionale; e che comunque non spetta al Presidente del Consiglio secretare notizie e documenti sia genericamente, sia immotivatamente, sia retroattivamente;>> .

I metodi antiterrorismo al vaglio della Corte Costituzionale : brevi riflessioni sulla Decisione N.337 del 2007 e sulla riforma del Segreto di Stato / A. Russo. - In: AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO. - ISSN 2038-3711. - (2008 Feb 27).

I metodi antiterrorismo al vaglio della Corte Costituzionale : brevi riflessioni sulla Decisione N.337 del 2007 e sulla riforma del Segreto di Stato

A. Russo
Primo
2008

Abstract

L’ordinanza che si commenta ha per oggetto l’ammissibilità al conflitto di attribuzioni del ricorso elevato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all’apposizione del segreto di Stato sulla vicenda del sequestro di persona ai danni di Nasr Osama Mustafa Hassan, alias Abu Omar, avvenuto a Milano il 17 febbraio 2003 . Con una nota del 26 luglio 2006 l’attuale Presidente del Consiglio dei ministri comunicava alla Procura ricorrente che su tutti i <<…fatti concernenti il sequestro, sulle vicende che lo hanno preceduto e in generale su tutti i documenti, informative o atti relativi alla pratica della c.d. “rendition” era stato apposto il segreto di Stato da parte del precedente Presidente del Consiglio, (…), e che tale segreto era stato successivamente confermato dallo scrivente.>> . 12 della l. n° 801/1977 . Il Presidente del Consiglio proponeva ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti della Procura della Repubblica di Milano , dichiarando che l’apposizione del segreto <<… su determinate notizie integrerebbe l’esercizio di una potestà costituente sbarramento al potere giurisdizionale stesso >> . n° 124 del 18 aprile 2007. La Procura della Repubblica di Milano propone ricorso per la <<…violazione, negli atti contestati, del divieto di coprire con il segreto di Stato fatti eversivi dell’ordine costituzionale, in contrasto con l’art. 12 secondo comma della legge n° 801 del 1977>> . La ricorrente porta anche all’attenzione dei giudici di Palazzo della Consulta la mancanza di motivazione nell’apposizione del segreto nelle due note redatte dal precedente Presidente del Consiglio, in aperta violazione di quanto disposto dall’art. 40 c. 5 l. n° 124 del 2007 ). La Procura della Repubblica di Milano ricorre allora al giudice costituzionale perché dichiari che non spetta al Presidente del Consiglio dei ministri <<…disporre la secretazione di atti e notizie riguardanti le modalità progettuali, organizzative ed esecutive del rapimento (di Abu Omar), in quanto esse costituiscono fatti eversivi dell’ordine costituzionale; e che comunque non spetta al Presidente del Consiglio secretare notizie e documenti sia genericamente, sia immotivatamente, sia retroattivamente;>> .
ord.337/2007 ; conflitto di attribuzione ; segreto di Stato ; sequestro di persona
27-feb-2008
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/site/_contentfiles/00015900/15918_RUSSO_337.2007%20ultima%20versione.pdf
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