Il presente lavoro si propone di operare un distinguo tra le figure dei licenziamenti ingiustificato, discriminatorio e per motivo illecito, partendo dalle rispettive nozioni legali, per, poi, indagarne le sovrapposizioni. Tale operazione non ha un rilievo solo teorico, ma anche (e soprattutto) pratico, se è vero che le tre fattispecie in parola – anche alla luce delle recenti riforme del diritto del lavoro (in particolare la c.d. Riforma Fornero e il c.d. Jobs Act) – si trovano oggi assoggettate non solo ad un diverso regime sanzionatorio (id est la tutela reintegratoria piena per i licenziamenti discriminatorio e per motivo illecito versus, di regola, la tutela indennitaria per il licenziamento ingiustificato), ma anche probatorio (se è vero che mentre il licenziamento discriminatorio gode del meccanismo di c.d. agevolazione dell’onere della prova previsto dalla normativa antidiscriminatoria ed il licenziamento ingiustificato del regime in base al quale spetta al datore di lavoro l’onere di provare la giusta causa o il giustificato motivo di recesso, il licenziamento per motivo illecito segue, invece, la regola generale sancita dall’art. 2697 c.c. secondo cui «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento»).

I licenziamenti ingiustificato, discriminatorio e per motivo illecito : nozioni e sovrapposizioni / F. Marinelli. - In: LAVORO, DIRITTI, EUROPA. - ISSN 2611-3783. - 2017:1(2017).

I licenziamenti ingiustificato, discriminatorio e per motivo illecito : nozioni e sovrapposizioni

F. Marinelli
2017

Abstract

Il presente lavoro si propone di operare un distinguo tra le figure dei licenziamenti ingiustificato, discriminatorio e per motivo illecito, partendo dalle rispettive nozioni legali, per, poi, indagarne le sovrapposizioni. Tale operazione non ha un rilievo solo teorico, ma anche (e soprattutto) pratico, se è vero che le tre fattispecie in parola – anche alla luce delle recenti riforme del diritto del lavoro (in particolare la c.d. Riforma Fornero e il c.d. Jobs Act) – si trovano oggi assoggettate non solo ad un diverso regime sanzionatorio (id est la tutela reintegratoria piena per i licenziamenti discriminatorio e per motivo illecito versus, di regola, la tutela indennitaria per il licenziamento ingiustificato), ma anche probatorio (se è vero che mentre il licenziamento discriminatorio gode del meccanismo di c.d. agevolazione dell’onere della prova previsto dalla normativa antidiscriminatoria ed il licenziamento ingiustificato del regime in base al quale spetta al datore di lavoro l’onere di provare la giusta causa o il giustificato motivo di recesso, il licenziamento per motivo illecito segue, invece, la regola generale sancita dall’art. 2697 c.c. secondo cui «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento»).
licenziamento discriminatorio; licenziamento per motivo illecito; licenziamento ingiustificato; riforma Fornero; Jobs Act
Settore IUS/07 - Diritto del Lavoro
2017
https://www.lavorodirittieuropa.it/images/articoli/pdf/marinelli_impaginato.pdf
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