L''articolo analizza la sentenza della Corte di Giustizia 23 ottobre 2007, Causa C-112/05, la quale considera incompatibili con l’art. 56 del Trattato Ce, in quanto ingiustificatamente restrittivi della libera circolazione dei capitali che tale disposizione comunitaria mira a preservare , quattro enunciati normativi contenuti in una legge tedesca (la legge 21 luglio 1960) che disciplina l’organizzazione e il funzionamento di un soggetto metaindividuale determinato nella sua identità personale (denominato Volkswagen) ed espressamente qualificato come “società per azioni” da un ulteriore enunciato appartenente alla medesima legge. Nel contributo si procede alla individuazione delle regole ragionevolmente desumibili dalla sentenza, al fine di valutare il loro impatto sugli schemi attraverso i quali vengono interpretate le leggi ad personam che nell’ordinamento giuridico italiano regolano le c.d. società per azioni di diritto singolare. In questa prospettiva, viene innanzitutto ricostruito il dibattito dottrinale e giurisprudenziale relativo alle società per azioni di diritto singolare svoltosi in Italia fino al 2008 (ricostruzione che culmina nell’individuazione delle problematiche considerate rilevanti da giudici e studiosi); dopodichè viene effettuata una valutazione prognostica circa l’influenza che gli argomenti adoperati dalla Corte di Giustizia potrebbero esercitare, sia in Italia, sia in Europa, nei confronti del dibattito dottrinale e giurisprudenziale relativo alle società per azioni di diritto singolare italiane.

Società per azioni di diritto singolare, diritto comune della società per azioni e libera circolazione dei capitali : il caso Volkswagen / P. Pizza. - In: RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO PUBBLICO COMUNITARIO. - ISSN 1121-404X. - 18:5(2008), pp. 1177-1215.

Società per azioni di diritto singolare, diritto comune della società per azioni e libera circolazione dei capitali : il caso Volkswagen

P. Pizza
Primo
2008

Abstract

L''articolo analizza la sentenza della Corte di Giustizia 23 ottobre 2007, Causa C-112/05, la quale considera incompatibili con l’art. 56 del Trattato Ce, in quanto ingiustificatamente restrittivi della libera circolazione dei capitali che tale disposizione comunitaria mira a preservare , quattro enunciati normativi contenuti in una legge tedesca (la legge 21 luglio 1960) che disciplina l’organizzazione e il funzionamento di un soggetto metaindividuale determinato nella sua identità personale (denominato Volkswagen) ed espressamente qualificato come “società per azioni” da un ulteriore enunciato appartenente alla medesima legge. Nel contributo si procede alla individuazione delle regole ragionevolmente desumibili dalla sentenza, al fine di valutare il loro impatto sugli schemi attraverso i quali vengono interpretate le leggi ad personam che nell’ordinamento giuridico italiano regolano le c.d. società per azioni di diritto singolare. In questa prospettiva, viene innanzitutto ricostruito il dibattito dottrinale e giurisprudenziale relativo alle società per azioni di diritto singolare svoltosi in Italia fino al 2008 (ricostruzione che culmina nell’individuazione delle problematiche considerate rilevanti da giudici e studiosi); dopodichè viene effettuata una valutazione prognostica circa l’influenza che gli argomenti adoperati dalla Corte di Giustizia potrebbero esercitare, sia in Italia, sia in Europa, nei confronti del dibattito dottrinale e giurisprudenziale relativo alle società per azioni di diritto singolare italiane.
Settore IUS/10 - Diritto Amministrativo
2008
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