La società di intermediazione finanziaria, ai sensi dell’art. 31, comma 3, T.U.F., è responsabile in solido con il promotore finanziario per i danni arrecati ai terzi a causa del fatto illecito di quest’ultimo, purchè tra il fatto e le incombenze a lui affidate sussista un rapporto di necessaria occasionalità, non rilevando che il comportamento del promotore abbia esorbitato dai limiti fissati dalla società, ma essendo sufficiente che il terzo in buona fede, sulla base di circostanze oggettive, abbia confidato che l’attività dalla quale è conseguito il fatto lesivo rientrasse nell’incarico affidato.
Inoperatività della rappresentanza apparente nell'offerta pubblica di strumenti finanziari da parte del promotore finanziario / G. Terranova. - (2016 Oct 17).
Inoperatività della rappresentanza apparente nell'offerta pubblica di strumenti finanziari da parte del promotore finanziario
G. Terranova
2016
Abstract
La società di intermediazione finanziaria, ai sensi dell’art. 31, comma 3, T.U.F., è responsabile in solido con il promotore finanziario per i danni arrecati ai terzi a causa del fatto illecito di quest’ultimo, purchè tra il fatto e le incombenze a lui affidate sussista un rapporto di necessaria occasionalità, non rilevando che il comportamento del promotore abbia esorbitato dai limiti fissati dalla società, ma essendo sufficiente che il terzo in buona fede, sulla base di circostanze oggettive, abbia confidato che l’attività dalla quale è conseguito il fatto lesivo rientrasse nell’incarico affidato.Pubblicazioni consigliate
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