La disciplina dettata dall’art. 2495 cod. civ. sugli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese non assicura sempre una tutela efficiente al credito tributario. Che per agire nei confronti dei soci, in quanto successori nei debiti sociali insoddisfatti, l’Agenzia delle Entrate sia tenuta a dare prova della distribuzione e dell’effettiva percezione del residuo attivo della liquidazione, è massima perfettamente condivisibile, in quanto conforme alla fattispecie. Essa, tuttavia, impedisce che la regola della successione trovi applicazione quando la cancellazione si verifichi nel corso del giudizio di impugnazione dell’accertamento notificato alla società, perché a ciò si oppongono i divieti di integrazione della motivazione dell’atto, e di pronuncia ultra petita. L'inefficienza che ne deriva offre l’occasione per una rivalutazione della disciplina dettata in materia dall’art. 36 d.p.r. n. 602/1973, le cui criticità sembrano avviate a soluzione con l'introduzione dell’art. 28 c. 4 d.lgs. n. 175/2014.

Onere della prova sull'agenzia in caso di cancellazione della società dal Registro delle imprese : (Nota a Cass. sez. tribut. 26 giugno 2015, n. 13259) / G. Ragucci. - In: CORRIERE TRIBUTARIO. - ISSN 1590-8100. - 38:32/33(2015 Sep 07), pp. 2493-2501.

Onere della prova sull'agenzia in caso di cancellazione della società dal Registro delle imprese : (Nota a Cass. sez. tribut. 26 giugno 2015, n. 13259)

G. Ragucci
2015

Abstract

La disciplina dettata dall’art. 2495 cod. civ. sugli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese non assicura sempre una tutela efficiente al credito tributario. Che per agire nei confronti dei soci, in quanto successori nei debiti sociali insoddisfatti, l’Agenzia delle Entrate sia tenuta a dare prova della distribuzione e dell’effettiva percezione del residuo attivo della liquidazione, è massima perfettamente condivisibile, in quanto conforme alla fattispecie. Essa, tuttavia, impedisce che la regola della successione trovi applicazione quando la cancellazione si verifichi nel corso del giudizio di impugnazione dell’accertamento notificato alla società, perché a ciò si oppongono i divieti di integrazione della motivazione dell’atto, e di pronuncia ultra petita. L'inefficienza che ne deriva offre l’occasione per una rivalutazione della disciplina dettata in materia dall’art. 36 d.p.r. n. 602/1973, le cui criticità sembrano avviate a soluzione con l'introduzione dell’art. 28 c. 4 d.lgs. n. 175/2014.
cancellazione; registro imprese; onere
Settore IUS/12 - Diritto Tributario
7-set-2015
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