Nota a Cass., Sez. un., 20 dicembre 2012 (dep. 2 maggio 2013), n. 19054, Pres. Lupo, Rel. Cortese, Ric. V., che ha qualificato come peculato d'uso l'uso indebito del telefono d'ufficio. (o meglio l'utilizzazione delle onde magnetiche) che, viceversa, a nostro avviso, dà luogo solo ad un addebito a carico della p.a. delle somme corrispondenti all'entità delle utilizzazioni di volta in volta effettuate. Il telefono rileva non già quale oggetto materiale della condotta, ma come mero strumento di utilizzazione delle onde magnetiche che, si noti, non sono neppure valutabili economicamente, essendo valutabile sul piano economico solo il servizio di telefonia reso dal gestore telefonico attraverso la sua struttura organizzativa che consente la ricezione, lo smistamento e la trasmissione dei segnali elettromagnetici. Ergo, l'indebita utilizzazione dell'utenza telefonica (intestata alla p.a.) per l'effettuazione di conversazioni personali non può integrare né gli estremi del peculato comune, né quelli del peculato d'uso.

Il pubblico funzionario che fa uso del cellulare di servizio per fini privati risponde di peculato d'uso / C. Benussi. - In: DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO. - ISSN 2039-1676. - (2013 May 12).

Il pubblico funzionario che fa uso del cellulare di servizio per fini privati risponde di peculato d'uso

C. Benussi
2013

Abstract

Nota a Cass., Sez. un., 20 dicembre 2012 (dep. 2 maggio 2013), n. 19054, Pres. Lupo, Rel. Cortese, Ric. V., che ha qualificato come peculato d'uso l'uso indebito del telefono d'ufficio. (o meglio l'utilizzazione delle onde magnetiche) che, viceversa, a nostro avviso, dà luogo solo ad un addebito a carico della p.a. delle somme corrispondenti all'entità delle utilizzazioni di volta in volta effettuate. Il telefono rileva non già quale oggetto materiale della condotta, ma come mero strumento di utilizzazione delle onde magnetiche che, si noti, non sono neppure valutabili economicamente, essendo valutabile sul piano economico solo il servizio di telefonia reso dal gestore telefonico attraverso la sua struttura organizzativa che consente la ricezione, lo smistamento e la trasmissione dei segnali elettromagnetici. Ergo, l'indebita utilizzazione dell'utenza telefonica (intestata alla p.a.) per l'effettuazione di conversazioni personali non può integrare né gli estremi del peculato comune, né quelli del peculato d'uso.
Settore IUS/17 - Diritto Penale
12-mag-2013
http://www.penalecontemporaneo.it/area/2-/12-/-/2268-il_pubblico_funzionario_che_fa_uso_del_cellulare_di_servizio_per_fini_privati_risponde_di_peculato_d___uso/
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