La sentenza n. 15333 del 2014 della Corte di cassazione esclude che i corrispettivi pagati per la costituzione e il trasferimento di diritti di superficie siano configurabili, ai fini delle imposte sui redditi, come compensi per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. Per la Suprema Corte tali negozi sono interamente regolati dalla disciplina fiscale prevista per le cessioni a titolo oneroso della proprietà dei beni. Contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia delle entrate nella sua innovativa” circolare n. 36/E del 2013. Si auspica che l’Agenzia delle entrate colga l’occasione per correggere tale sua posizione, che palesemente viola il principio di legalità, proponendo una lettura contraria all’espressa formulazione della norma di legge, che equipara “in toto” il trattamento fiscale degli atti di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento a quello delle cessioni a titolo oneroso. E viola, altresì, l’affidamento ingenerato negli operatori economici dalla prassi pluriennale dell’Amministrazione finanziaria medesima.

Per la costituzione e il trasferimento di diritti di superficie vale la disciplina fiscale delle cessioni di proprietà / A. Rovagnati, F. Mazza. - In: CORRIERE TRIBUTARIO. - ISSN 1590-8100. - 2014:38(2014).

Per la costituzione e il trasferimento di diritti di superficie vale la disciplina fiscale delle cessioni di proprietà

A. Rovagnati;
2014

Abstract

La sentenza n. 15333 del 2014 della Corte di cassazione esclude che i corrispettivi pagati per la costituzione e il trasferimento di diritti di superficie siano configurabili, ai fini delle imposte sui redditi, come compensi per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. Per la Suprema Corte tali negozi sono interamente regolati dalla disciplina fiscale prevista per le cessioni a titolo oneroso della proprietà dei beni. Contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia delle entrate nella sua innovativa” circolare n. 36/E del 2013. Si auspica che l’Agenzia delle entrate colga l’occasione per correggere tale sua posizione, che palesemente viola il principio di legalità, proponendo una lettura contraria all’espressa formulazione della norma di legge, che equipara “in toto” il trattamento fiscale degli atti di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento a quello delle cessioni a titolo oneroso. E viola, altresì, l’affidamento ingenerato negli operatori economici dalla prassi pluriennale dell’Amministrazione finanziaria medesima.
Diritto di superficie - Principio di legalità - Trattamento fiscale
Settore IUS/12 - Diritto Tributario
2014
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