La sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2014, che ha risolto l’ultimo dei tanti conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato insorti tra autorità giudiziaria e Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione alla extraordinary rendition di Abu Omar, rappresenta un momento di rilievo per riflettere sullo stato della giurisprudenza costituzionale e della legislazione in materia di controllo sull’apposizione del segreto di Stato da parte dell’autorità politica, anche alla luce della possibilità di affiancare, al circuito politico-parlamentare imperniato sul COPASIR e sulle Camere, un eventuale controllo da parte della Corte costituzionale, non limitato alla sussistenza o insussistenza del segreto, ma esteso alla verifica della sua legittimità costituzionale dal punto di vista di un ragionevole e proporzionale bilanciamento fra le esigenze di tutela della sicurezza nazionale, alle quali il segreto di Stato è preordinato, e le ragioni della giustizia penale, che lo “sbarramento” all’utilizzazione di fonti di prova essenziali, rappresentato dal segreto stesso, può, eventualmente, frustrare.

Il più recente orientamento della corte costituzionale nel caso Abu Omar : novità sul segreto di stato? / F.G. Pizzetti. - In: PROCESSO PENALE E GIUSTIZIA. - ISSN 2039-4179. - 4:6(2014 Nov), pp. 129-138.

Il più recente orientamento della corte costituzionale nel caso Abu Omar : novità sul segreto di stato?

F.G. Pizzetti
Primo
2014

Abstract

La sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2014, che ha risolto l’ultimo dei tanti conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato insorti tra autorità giudiziaria e Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione alla extraordinary rendition di Abu Omar, rappresenta un momento di rilievo per riflettere sullo stato della giurisprudenza costituzionale e della legislazione in materia di controllo sull’apposizione del segreto di Stato da parte dell’autorità politica, anche alla luce della possibilità di affiancare, al circuito politico-parlamentare imperniato sul COPASIR e sulle Camere, un eventuale controllo da parte della Corte costituzionale, non limitato alla sussistenza o insussistenza del segreto, ma esteso alla verifica della sua legittimità costituzionale dal punto di vista di un ragionevole e proporzionale bilanciamento fra le esigenze di tutela della sicurezza nazionale, alle quali il segreto di Stato è preordinato, e le ragioni della giustizia penale, che lo “sbarramento” all’utilizzazione di fonti di prova essenziali, rappresentato dal segreto stesso, può, eventualmente, frustrare.
Settore IUS/09 - Istituzioni di Diritto Pubblico
Settore IUS/08 - Diritto Costituzionale
nov-2014
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