Never like in these past few years, the concern shown by the media to the overcrowding of italian penitentiaries has progressively grown in intensity up to the ruling of the European Court of Human Rights, Torreggiani and others v. Itlay, which, on January 8, 2013, condemned Italy for the inhuman and degrading treatments caused by detention conditions, which resulted in a violation of Article 3 of the ECHR. The Constitutional Court’s ruling, n. 279 of 2013, which found inadmissible the question of constitutional legitimacy of the criminal code provision about indictment of punishment (Article 147, § 1, n. 2), gives rise to several issues and stimulates a debate which, on the one side, involves the Constitutional Court’s attitude towards the supranational level of fundamental rights protection, embodied by the jurisprudence of the ECHR, and, on the other, touches upon her limits to manipulate the Law, moving throughout a background of a persistent violation of constitutional (and conventional) fundamental rights of the individuals. The article, after a brief introduction aimed at illustrating the object of the question of constitutional legitimacy brought to the Constitutional Court (par. 1), addresses these two aspects, firstly, from the perspective of the potential influence of the ECHR’s pilot judgement on italian Constitutional Court’s case law (par. 2.1.); and, secondly, from that of the disproportion of the mean selected by the judges in order to decrease the impact of overcrowding issue on the fundamental rights protection of those convicted (par. 3).

Mai come in questi ultimi anni, l’attenzione, almeno a livello mediatico, nei confronti del fenomeno del sovraffollamento degli istituti penitenziari è venuta progressivamente crescendo d’intensità sino a saldarsi, ricevendo così una conferma della gravità delle condizioni detentive con la pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo sul caso Torreggiani e altri c. Italia che, nel gennaio del 2013, ha condannato l’Italia per i trattamenti inumani e degradanti a cui è assoggettata la popolazione carceraria, in violazione dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. L’intervento del Giudice costituzionale che, con sentenza n. 279 del 2013, ha dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della norma sul rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena (art. 147, comma 1, n. 2, c.p.) offre numerosi spunti e s’inserisce nell’ambito di un dibattito che guarda, da un lato, al ruolo della Corte costituzionale nel suo rapporto con il livello sovranazionale di tutela dei diritti umani e, dall’altro, ai limiti ai suoi poteri manipolativi, in questo caso di tipo additivo, in costanza di una persistente lesione di diritti costituzionali (e convenzionali) fondamentali della persona. Lo scritto, dopo aver ricostruito l’oggetto della questione di legittimità costituzionale portata dinanzi al Giudice costituzionale (par. 1), analizza questi due aspetti, interrogandosi, in primo luogo, sulle possibili ricadute delle sentenze di condanna pilota della Corte europea dei diritti dell’uomo sulla giurisprudenza della Corte costituzionale (par. 2.1.) e, in secondo luogo, soffermandosi sul ragionamento del Giudice costituzionale intorno all’(in)idoneità dello strumento individuato dai giudici remittenti rispetto alla finalità di ridurre l’incidenza del problema del sovraffollamento degli istituti di pena sulla tenuta costituzionale dei diritti fondamentali del detenuto (par. 3).

IL PRINCIPIO RIEDUCATIVO DELLA PENA E LA DIGNITÀ DEL DETENUTO: PRIME RISPOSTE TRA CORTE COSTITUZIONALE E CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO / C. Nardocci. - In: RIVISTA AIC. - ISSN 2039-8298. - (2014 Mar).

IL PRINCIPIO RIEDUCATIVO DELLA PENA E LA DIGNITÀ DEL DETENUTO: PRIME RISPOSTE TRA CORTE COSTITUZIONALE E CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

C. Nardocci
2014

Abstract

Never like in these past few years, the concern shown by the media to the overcrowding of italian penitentiaries has progressively grown in intensity up to the ruling of the European Court of Human Rights, Torreggiani and others v. Itlay, which, on January 8, 2013, condemned Italy for the inhuman and degrading treatments caused by detention conditions, which resulted in a violation of Article 3 of the ECHR. The Constitutional Court’s ruling, n. 279 of 2013, which found inadmissible the question of constitutional legitimacy of the criminal code provision about indictment of punishment (Article 147, § 1, n. 2), gives rise to several issues and stimulates a debate which, on the one side, involves the Constitutional Court’s attitude towards the supranational level of fundamental rights protection, embodied by the jurisprudence of the ECHR, and, on the other, touches upon her limits to manipulate the Law, moving throughout a background of a persistent violation of constitutional (and conventional) fundamental rights of the individuals. The article, after a brief introduction aimed at illustrating the object of the question of constitutional legitimacy brought to the Constitutional Court (par. 1), addresses these two aspects, firstly, from the perspective of the potential influence of the ECHR’s pilot judgement on italian Constitutional Court’s case law (par. 2.1.); and, secondly, from that of the disproportion of the mean selected by the judges in order to decrease the impact of overcrowding issue on the fundamental rights protection of those convicted (par. 3).
Mai come in questi ultimi anni, l’attenzione, almeno a livello mediatico, nei confronti del fenomeno del sovraffollamento degli istituti penitenziari è venuta progressivamente crescendo d’intensità sino a saldarsi, ricevendo così una conferma della gravità delle condizioni detentive con la pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo sul caso Torreggiani e altri c. Italia che, nel gennaio del 2013, ha condannato l’Italia per i trattamenti inumani e degradanti a cui è assoggettata la popolazione carceraria, in violazione dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. L’intervento del Giudice costituzionale che, con sentenza n. 279 del 2013, ha dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della norma sul rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena (art. 147, comma 1, n. 2, c.p.) offre numerosi spunti e s’inserisce nell’ambito di un dibattito che guarda, da un lato, al ruolo della Corte costituzionale nel suo rapporto con il livello sovranazionale di tutela dei diritti umani e, dall’altro, ai limiti ai suoi poteri manipolativi, in questo caso di tipo additivo, in costanza di una persistente lesione di diritti costituzionali (e convenzionali) fondamentali della persona. Lo scritto, dopo aver ricostruito l’oggetto della questione di legittimità costituzionale portata dinanzi al Giudice costituzionale (par. 1), analizza questi due aspetti, interrogandosi, in primo luogo, sulle possibili ricadute delle sentenze di condanna pilota della Corte europea dei diritti dell’uomo sulla giurisprudenza della Corte costituzionale (par. 2.1.) e, in secondo luogo, soffermandosi sul ragionamento del Giudice costituzionale intorno all’(in)idoneità dello strumento individuato dai giudici remittenti rispetto alla finalità di ridurre l’incidenza del problema del sovraffollamento degli istituti di pena sulla tenuta costituzionale dei diritti fondamentali del detenuto (par. 3).
Settore IUS/08 - Diritto Costituzionale
Settore IUS/17 - Diritto Penale
mar-2014
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