With the so-called ‘Law of Citations’ Valentinian III laid down rules for the use of classical juristic writings in legal proceedings; art. 118 of Italian ‘disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile’, on the contrary, forbids judge to quote legal authors. The examination of the two rules, in their respective historical contexts, suggests a reflection about the deep change of perspective - clear also in terminology - that took place: in Roman Law juristic writings were ‘fontes iuris’, essential point of reference for judicial decisions, while in Italian system they are simply ‘dottrina’, distinct from ‘giurisprudenza’, that defines most of all the set of judicial decisions, which became the only ‘jurisprudence’ that the judges have to quote in the grounds for new judgments.

Con la cosiddetta 'legge delle citazioni' Valentiniano III cercò di disciplinare l'uso nei giudizi degli scritti dei giureconsulti; l’art. 118 delle disposizioni per l’attuazione del cod. proc. civ. italiano vigente vieta invece al giudice di citare nelle sentenze autori giuridici. L’esame delle due norme, nei rispettivi contesti storici, offre lo spunto per comprendere il profondo mutamento di prospettiva verificatosi, che si riflette anche sul piano terminologico: gli scritti dei giuristi nel diritto romano assurgevano al rango di fonte del diritto, costituendo la ‘giurisprudenza’ e ponendosi quale punto di riferimento essenziale per orientare le decisioni giudiziali, invece nel nostro ordinamento costituiscono più semplicemente la ‘dottrina’, contrapposta a quella ‘giurisprudenza’ che identifica oggi soprattutto l’insieme delle decisioni degli organi giudicanti, divenuta la sola giurisprudenza da richiamare nelle motivazioni delle sentenze.

La "legge delle citazioni" del 426 d.C. e l'art. 118 delle disposizioni per l'attuazione del vigente codice di procedura civile italiano / M. De Bernardi. - In: RIVISTA DI DIRITTO ROMANO. - ISSN 1720-3694. - 13:(2013), pp. 1-11.

La "legge delle citazioni" del 426 d.C. e l'art. 118 delle disposizioni per l'attuazione del vigente codice di procedura civile italiano

M. De Bernardi
2013

Abstract

With the so-called ‘Law of Citations’ Valentinian III laid down rules for the use of classical juristic writings in legal proceedings; art. 118 of Italian ‘disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile’, on the contrary, forbids judge to quote legal authors. The examination of the two rules, in their respective historical contexts, suggests a reflection about the deep change of perspective - clear also in terminology - that took place: in Roman Law juristic writings were ‘fontes iuris’, essential point of reference for judicial decisions, while in Italian system they are simply ‘dottrina’, distinct from ‘giurisprudenza’, that defines most of all the set of judicial decisions, which became the only ‘jurisprudence’ that the judges have to quote in the grounds for new judgments.
Con la cosiddetta 'legge delle citazioni' Valentiniano III cercò di disciplinare l'uso nei giudizi degli scritti dei giureconsulti; l’art. 118 delle disposizioni per l’attuazione del cod. proc. civ. italiano vigente vieta invece al giudice di citare nelle sentenze autori giuridici. L’esame delle due norme, nei rispettivi contesti storici, offre lo spunto per comprendere il profondo mutamento di prospettiva verificatosi, che si riflette anche sul piano terminologico: gli scritti dei giuristi nel diritto romano assurgevano al rango di fonte del diritto, costituendo la ‘giurisprudenza’ e ponendosi quale punto di riferimento essenziale per orientare le decisioni giudiziali, invece nel nostro ordinamento costituiscono più semplicemente la ‘dottrina’, contrapposta a quella ‘giurisprudenza’ che identifica oggi soprattutto l’insieme delle decisioni degli organi giudicanti, divenuta la sola giurisprudenza da richiamare nelle motivazioni delle sentenze.
legge delle citazioni; Valentiniano III; C.Th. 1.4.3.; giuristi; art. 118 disp. att. c.p.c.; divieto; autori giuridici; giurisprudenza; dottrina; citazioni
Settore IUS/18 - Diritto Romano e Diritti dell'Antichita'
Settore IUS/15 - Diritto Processuale Civile
2013
http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano13DeBernardi-Citazioni
Article (author)
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
dirittoromano13DeBernardi-Citazioni.pdf

accesso aperto

Tipologia: Publisher's version/PDF
Dimensione 177.72 kB
Formato Adobe PDF
177.72 kB Adobe PDF Visualizza/Apri
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2434/230732
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact