In 2007, Parliament passed a reform bill on the intelligence and security services, along with secrecy procedures; the bill introduced, for the first time in Italy, a limit to the duration of State secrecy, which now cannot exceed 30 years. Unfortunately, lawmakers have neglected to bring the new norms into harmony with other laws still in force, connected more or less directly with these subjects. These include the Code of Cultural and Environmental Heritage, which establishes a 50-year limit for accessing confidential records connected with foreign or domestic policy; and the bill on administrative action of 2005, which lists various cases of restricted accessibility to administrative records, without mentioning a time limit, and delegating the question to normative guidelines of secondary rank. Such contradictory rules may have contributed to the delay in applying the articles of the 2007 law concerning the duration of State secrecy and the ensuing declassification of documents. A further negative element is the frequent lack of accessibility, in historical archives, to holdings going back to the 1950s or 1960s: even confidential records issued by the State's central bodies in the fifties quite often turn out to be either missing or not yet freely accessible. The essay ends with a survey of the special norms governing the accessibility of records held in Parliament's historical archives, focussing on the papers of committees of inquiry.

Con la legge 124 del 2007, il Parlamento ha approvato una riforma dei servizi d’informazione e sicurezza e della disciplina del segreto di Stato, che introduce, per la prima volta nell’ordinamento italiano, un termine alla durata di tale segreto, che non può ora superare il limite di 30 anni. Purtroppo, il legislatore non si è preoccupato di coordinare le nuove norme con altre leggi, tuttora vigenti, che toccano più o meno direttamente la materia, quali il Codice dei beni culturali e del paesaggio, che fissa un termine di 50 anni per la libera consultabilità delle carte riservate relative alla politica estera o interna dello Stato, e la legge sul procedimento amministrativo del 1990, come modificata nel 2005 (l. 15/2005), che enumera diversi casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, ma che non pone espliciti limiti temporali alla durata di tali esclusioni, demandando la questione a fonti normative di rango secondario. Tale contraddittoria situazione normativa ha probabilmente contribuito, insieme ad altri fattori, al ritardo nell’applicazione degli articoli della riforma del 2007 riguardanti la “temporalizzazione” del segreto di Stato e la declassificazione automatica dei documenti. Un ulteriore elemento negativo è rappresentato dalla frequente indisponibilità, presso gli archivi storici, dei fondi risalenti agli anni Cinquanta e Sessanta: una ricognizione condotta presso i principali istituti di conservazione italiani ha evidenziato che in diversi casi, non solo le serie archivistiche risalenti agli anni Sessanta del Novecento, ma anche i fascicoli riservati prodotti dagli apparati centrali dello Stato nel decennio precedente risultano assenti o non ancora liberamente fruibili. Il saggio si conclude con un esame della normativa sui generis che regola la consultabilità degli archivi storici parlamentari, con particolare riferimento alle carte delle commissioni d’inchiesta.

Fonti archivistiche, "riservate" o "segrete", per la storia dell'Italia repubblicana : tra normativa e prassi / S. Twardzik. - In: STUDI STORICI. - ISSN 0039-3037. - 52:3(2011 Sep), pp. 681-763.

Fonti archivistiche, "riservate" o "segrete", per la storia dell'Italia repubblicana : tra normativa e prassi

S. Twardzik
Primo
2011

Abstract

In 2007, Parliament passed a reform bill on the intelligence and security services, along with secrecy procedures; the bill introduced, for the first time in Italy, a limit to the duration of State secrecy, which now cannot exceed 30 years. Unfortunately, lawmakers have neglected to bring the new norms into harmony with other laws still in force, connected more or less directly with these subjects. These include the Code of Cultural and Environmental Heritage, which establishes a 50-year limit for accessing confidential records connected with foreign or domestic policy; and the bill on administrative action of 2005, which lists various cases of restricted accessibility to administrative records, without mentioning a time limit, and delegating the question to normative guidelines of secondary rank. Such contradictory rules may have contributed to the delay in applying the articles of the 2007 law concerning the duration of State secrecy and the ensuing declassification of documents. A further negative element is the frequent lack of accessibility, in historical archives, to holdings going back to the 1950s or 1960s: even confidential records issued by the State's central bodies in the fifties quite often turn out to be either missing or not yet freely accessible. The essay ends with a survey of the special norms governing the accessibility of records held in Parliament's historical archives, focussing on the papers of committees of inquiry.
Con la legge 124 del 2007, il Parlamento ha approvato una riforma dei servizi d’informazione e sicurezza e della disciplina del segreto di Stato, che introduce, per la prima volta nell’ordinamento italiano, un termine alla durata di tale segreto, che non può ora superare il limite di 30 anni. Purtroppo, il legislatore non si è preoccupato di coordinare le nuove norme con altre leggi, tuttora vigenti, che toccano più o meno direttamente la materia, quali il Codice dei beni culturali e del paesaggio, che fissa un termine di 50 anni per la libera consultabilità delle carte riservate relative alla politica estera o interna dello Stato, e la legge sul procedimento amministrativo del 1990, come modificata nel 2005 (l. 15/2005), che enumera diversi casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, ma che non pone espliciti limiti temporali alla durata di tali esclusioni, demandando la questione a fonti normative di rango secondario. Tale contraddittoria situazione normativa ha probabilmente contribuito, insieme ad altri fattori, al ritardo nell’applicazione degli articoli della riforma del 2007 riguardanti la “temporalizzazione” del segreto di Stato e la declassificazione automatica dei documenti. Un ulteriore elemento negativo è rappresentato dalla frequente indisponibilità, presso gli archivi storici, dei fondi risalenti agli anni Cinquanta e Sessanta: una ricognizione condotta presso i principali istituti di conservazione italiani ha evidenziato che in diversi casi, non solo le serie archivistiche risalenti agli anni Sessanta del Novecento, ma anche i fascicoli riservati prodotti dagli apparati centrali dello Stato nel decennio precedente risultano assenti o non ancora liberamente fruibili. Il saggio si conclude con un esame della normativa sui generis che regola la consultabilità degli archivi storici parlamentari, con particolare riferimento alle carte delle commissioni d’inchiesta.
Settore M-STO/08 - Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia
set-2011
2011
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