Un accordo transattivo, formalizzato in sede sindacale, che ha per oggetto l’indennità di mobilità costituisce lo spunto per affrontare la fattispecie del negozio in frode alla legge e l’inderogabilità della materia previdenziale. A partire dai passaggi interpretativi della sentenza si sviluppano considerazioni critico-ricostruttive sul peculiare regime di invalidità applicato dai giudici della Corte di Cassazione in caso di elusione di una norma imperativa, individuata nell’art. 7 legge n. 223/1991. Attraverso l’ipotesi interpretativa dell’art. 1966, comma 2, cod. civ., e la clausola generale.
Un accordo "fuori legge" : le parti non possono negoziare ex ante l’iscrizione nelle liste di mobilità / D. Comande'. - In: RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. - ISSN 0392-7229. - 63:2(2012), pp. 310-319.
Un accordo "fuori legge" : le parti non possono negoziare ex ante l’iscrizione nelle liste di mobilità
D. Comande'Primo
2012
Abstract
Un accordo transattivo, formalizzato in sede sindacale, che ha per oggetto l’indennità di mobilità costituisce lo spunto per affrontare la fattispecie del negozio in frode alla legge e l’inderogabilità della materia previdenziale. A partire dai passaggi interpretativi della sentenza si sviluppano considerazioni critico-ricostruttive sul peculiare regime di invalidità applicato dai giudici della Corte di Cassazione in caso di elusione di una norma imperativa, individuata nell’art. 7 legge n. 223/1991. Attraverso l’ipotesi interpretativa dell’art. 1966, comma 2, cod. civ., e la clausola generale.File | Dimensione | Formato | |
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