L’aborto terapeutico è normato dalla legge 194 del 22 maggio 1978, la quale ammette l’interruzione della gravidanza oltre il 90° giorno "quando la gravidanza o il parto costituiscono un grave pericolo per la vita della donna", ovvero "quando siano accertati processi patologici, tra cui rilevanti anomalie del nascituro, che determinano un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna"(art. 6 lettera a), b)). I processi patologici devono essere accertati da uno specialista in ostetricia e ginecologia operante nella struttura ospedaliera dove sarà praticata l’interruzione della gravidanza, il quale può avvalersi della collaborazione di specialisti. Gli accertamenti devono essere documentati e la relativa certificazione comunicata al direttore sanitario dell’ente (art. 7). Il termine superiore di età gestazionale non è specificato dalla legge, la quale riferisce che quando esiste la possibilità di vita autonoma per il feto, l’interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) art. 6 e il medico che esegue l’intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto, consentendo perciò agli operatori l’accertamento di questo elemento per ogni singolo caso. La legge ammette, per il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie, l’obiezione di coscienza, che esonera dalle procedure e attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, e non dall’assistenza antecedente o conseguente all’intervento; l’obiezione di coscienza non può essere invocata quando, per la particolarità delle circostanze, l’intervento del personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo (art9). La regione Lombardia, nel bollettino ufficiale n.5 del 28 gennaio 2008, ha pubblicato l’atto di indirizzo per l’applicazione della legge 194 del 22 maggio 1978; in esso si legge che “nel caso dell’art. 6b, quando la donne richiede l’interruzione oltre i 90 giorni, in assenza di rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, l’accertamento dei gravi motivi psichici avviene con la consulenza dello psicologo/psichiatra. Il medico del servizio di ostetricia e ginecologia si deve avvalere per la consulenza, della collaborazione di specialisti quando siano accertati processi patologici (…) che determinano un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna”. Inoltre secondo tali indicazioni, elaborate in accordo al comunicato n.64 del 4 marzo 2008 del Ministero della Salute recante titolo Css. Emanati parere e raccomandazioni per cure estremamente prematuri, l’interruzione della gravidanza non deve essere effettuata oltre la 22a settimana più 3 giorni, poiché le possibilità di vita autonoma del feto aumentano del 2-3% ogni giorno tra la 22a e la 24a settimana. Recentemente una sentenza del TAR di Milano ha dichiarato illegittima questa disposizione.

Mondostetrica 2012 Esperienze di aiuto e di sofferenza fra chi osserva e assiste L'aborto terapeutico e il vissuto delle ostetriche / E. Ceriotti, L. Malgrati, P.A. Mauri. ((Intervento presentato al convegno Mondostetrica 2012 tenutosi a Milano nel 2012.

Mondostetrica 2012 Esperienze di aiuto e di sofferenza fra chi osserva e assiste L'aborto terapeutico e il vissuto delle ostetriche

L. Malgrati
Secondo
;
P.A. Mauri
Ultimo
2012

Abstract

L’aborto terapeutico è normato dalla legge 194 del 22 maggio 1978, la quale ammette l’interruzione della gravidanza oltre il 90° giorno "quando la gravidanza o il parto costituiscono un grave pericolo per la vita della donna", ovvero "quando siano accertati processi patologici, tra cui rilevanti anomalie del nascituro, che determinano un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna"(art. 6 lettera a), b)). I processi patologici devono essere accertati da uno specialista in ostetricia e ginecologia operante nella struttura ospedaliera dove sarà praticata l’interruzione della gravidanza, il quale può avvalersi della collaborazione di specialisti. Gli accertamenti devono essere documentati e la relativa certificazione comunicata al direttore sanitario dell’ente (art. 7). Il termine superiore di età gestazionale non è specificato dalla legge, la quale riferisce che quando esiste la possibilità di vita autonoma per il feto, l’interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) art. 6 e il medico che esegue l’intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto, consentendo perciò agli operatori l’accertamento di questo elemento per ogni singolo caso. La legge ammette, per il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie, l’obiezione di coscienza, che esonera dalle procedure e attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, e non dall’assistenza antecedente o conseguente all’intervento; l’obiezione di coscienza non può essere invocata quando, per la particolarità delle circostanze, l’intervento del personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo (art9). La regione Lombardia, nel bollettino ufficiale n.5 del 28 gennaio 2008, ha pubblicato l’atto di indirizzo per l’applicazione della legge 194 del 22 maggio 1978; in esso si legge che “nel caso dell’art. 6b, quando la donne richiede l’interruzione oltre i 90 giorni, in assenza di rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, l’accertamento dei gravi motivi psichici avviene con la consulenza dello psicologo/psichiatra. Il medico del servizio di ostetricia e ginecologia si deve avvalere per la consulenza, della collaborazione di specialisti quando siano accertati processi patologici (…) che determinano un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna”. Inoltre secondo tali indicazioni, elaborate in accordo al comunicato n.64 del 4 marzo 2008 del Ministero della Salute recante titolo Css. Emanati parere e raccomandazioni per cure estremamente prematuri, l’interruzione della gravidanza non deve essere effettuata oltre la 22a settimana più 3 giorni, poiché le possibilità di vita autonoma del feto aumentano del 2-3% ogni giorno tra la 22a e la 24a settimana. Recentemente una sentenza del TAR di Milano ha dichiarato illegittima questa disposizione.
22-mag-2012
abortion ; therapeutic abortion
Settore MED/47 - Scienze Infermieristiche Ostetrico-Ginecologiche
Università degli Studi di Milano
Corso di Laurea in Ostetricia
Mondostetrica 2012 Esperienze di aiuto e di sofferenza fra chi osserva e assiste L'aborto terapeutico e il vissuto delle ostetriche / E. Ceriotti, L. Malgrati, P.A. Mauri. ((Intervento presentato al convegno Mondostetrica 2012 tenutosi a Milano nel 2012.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2434/174215
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