Nel corso degli anni, parallelamente all’evoluzione delle conoscenze scientifiche, anche il rapporto medico – paziente ha subito sostanziali mutamenti. Tale cambiamento risulta ancor più evidente qualora si osservi l’orientamento della Giurisprudenza nei confronti della c. d. “colpa medica”. In Italia, da un passato remoto (1950-1970) in cui vigeva una “larghezza di vedute e comprensione” nei confronti di un “particolare” contratto d’opera intellettuale, si è giunti, attraverso un passato prossimo (1970-1985) contraddistinto dall’introduzione della differenza tra casi di addebito consistenti in imperizia ed altri fondati su rilievi di negligenza od imprudenza, ad una situazione caratterizzata, da una parte dalla sempre maggiore e completa partecipazione del paziente nella scelta delle indagini e dei trattamenti proposti dai sanitari, tradottasi nella indispensabilita’ di un idoneo “consenso informato” a qualsiasi atto medico, e dall’altra dal crescente interesse della magistratura nei confronti di quest’ultimo. Interesse mirato a cercare di individuare nella diagnosi, nella prognosi, nella terapia, nella mancata previsione e nella riabilitazione, momenti di colpa professionale di una categoria che senz’altro non aveva saputo ben gestire nel tempo il ruolo di primaria importanza, e forse anche “sacrale”, affidatogli dalla società, ma che d’altra parte non risultava concretamente in grado di soddisfare il passaggio da una medicina del bisogno ad una dei desideri stando all’introduzione di sempre più sofisticati strumenti tecnici diagnostici e curativi, a fronte, però, di oggettive carenze organico-strutturali. Questo “trend negativo”, che poneva nella “borsa del diritto” il titolo “responsabilità del medico in forte e costante rialzo” sembra, comunque, forse destinato se non ad una “inversione di tendenza”, quanto meno ad una “stabilizzazione”, stando alla sentenza della Cassazione Sezioni Unite Penali, n. 30328 del 10.7.2002, in tema di “comportamento omissivo”. Ed è soprattutto in tale ambito che viene ad inserirsi l’eventuale contenzioso medico-legale correlato alla “visita domiciliare” del MMG e ciò stando anche al contenuto dell’art. 33 del DPR n. 270/2000 in relazione a “chi” questa debba essere prestata e all’urgenza con cui occorrebbe eseguirla. Compito, pertanto, del medico legale sarà quello di fornire gli elementi tecnici di giudizio al fine di consentire di individuare il ricorrere o meno di una omissione di atti d’ufficio (art. 328 cp), se non anche di ricercare le conseguenze rapportabili in concreto all’eventuale comportamento omissivo del sanitario. In questa sede si ritiene, però, essere compito prioritario del medico legale il mettere a disposizione la sua esperienza specialistica così da contribuire ad un confronto interdisciplinare che possa favorire quella cultura della prevenzione, che ormai contraddistingue la moderna Medicina, certi anche che l’esigenza di una adeguata informazione risulti una priorità non solo del paziente, ma anche di chi in concreto se ne prende cura, e che non infrequentemente si sente inoltre condizionato nelle sue scelte diagnostiche e terapeutiche più dal timore di incorrere in “guai” giudiziari, che dal perseguire ciò che “scienza e coscienza” gli consiglierebbero.

La visita domiciliare: aspetti medico-legali / U.R. Genovese, S. Scarpati. ((Intervento presentato al 9. convegno Congresso Nazionale Medici di Famiglia: Metodo Clinico e scelte terapeutiche in Medicina di Famiglia tenutosi a Abano Terme nel 2003.

La visita domiciliare: aspetti medico-legali

U.R. Genovese
Primo
;
2003

Abstract

Nel corso degli anni, parallelamente all’evoluzione delle conoscenze scientifiche, anche il rapporto medico – paziente ha subito sostanziali mutamenti. Tale cambiamento risulta ancor più evidente qualora si osservi l’orientamento della Giurisprudenza nei confronti della c. d. “colpa medica”. In Italia, da un passato remoto (1950-1970) in cui vigeva una “larghezza di vedute e comprensione” nei confronti di un “particolare” contratto d’opera intellettuale, si è giunti, attraverso un passato prossimo (1970-1985) contraddistinto dall’introduzione della differenza tra casi di addebito consistenti in imperizia ed altri fondati su rilievi di negligenza od imprudenza, ad una situazione caratterizzata, da una parte dalla sempre maggiore e completa partecipazione del paziente nella scelta delle indagini e dei trattamenti proposti dai sanitari, tradottasi nella indispensabilita’ di un idoneo “consenso informato” a qualsiasi atto medico, e dall’altra dal crescente interesse della magistratura nei confronti di quest’ultimo. Interesse mirato a cercare di individuare nella diagnosi, nella prognosi, nella terapia, nella mancata previsione e nella riabilitazione, momenti di colpa professionale di una categoria che senz’altro non aveva saputo ben gestire nel tempo il ruolo di primaria importanza, e forse anche “sacrale”, affidatogli dalla società, ma che d’altra parte non risultava concretamente in grado di soddisfare il passaggio da una medicina del bisogno ad una dei desideri stando all’introduzione di sempre più sofisticati strumenti tecnici diagnostici e curativi, a fronte, però, di oggettive carenze organico-strutturali. Questo “trend negativo”, che poneva nella “borsa del diritto” il titolo “responsabilità del medico in forte e costante rialzo” sembra, comunque, forse destinato se non ad una “inversione di tendenza”, quanto meno ad una “stabilizzazione”, stando alla sentenza della Cassazione Sezioni Unite Penali, n. 30328 del 10.7.2002, in tema di “comportamento omissivo”. Ed è soprattutto in tale ambito che viene ad inserirsi l’eventuale contenzioso medico-legale correlato alla “visita domiciliare” del MMG e ciò stando anche al contenuto dell’art. 33 del DPR n. 270/2000 in relazione a “chi” questa debba essere prestata e all’urgenza con cui occorrebbe eseguirla. Compito, pertanto, del medico legale sarà quello di fornire gli elementi tecnici di giudizio al fine di consentire di individuare il ricorrere o meno di una omissione di atti d’ufficio (art. 328 cp), se non anche di ricercare le conseguenze rapportabili in concreto all’eventuale comportamento omissivo del sanitario. In questa sede si ritiene, però, essere compito prioritario del medico legale il mettere a disposizione la sua esperienza specialistica così da contribuire ad un confronto interdisciplinare che possa favorire quella cultura della prevenzione, che ormai contraddistingue la moderna Medicina, certi anche che l’esigenza di una adeguata informazione risulti una priorità non solo del paziente, ma anche di chi in concreto se ne prende cura, e che non infrequentemente si sente inoltre condizionato nelle sue scelte diagnostiche e terapeutiche più dal timore di incorrere in “guai” giudiziari, che dal perseguire ciò che “scienza e coscienza” gli consiglierebbero.
12-apr-2003
Settore MED/43 - Medicina Legale
La visita domiciliare: aspetti medico-legali / U.R. Genovese, S. Scarpati. ((Intervento presentato al 9. convegno Congresso Nazionale Medici di Famiglia: Metodo Clinico e scelte terapeutiche in Medicina di Famiglia tenutosi a Abano Terme nel 2003.
Conference Object
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2434/167334
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact