La Medicina Legale, per tradizione culturale e per specifica formazione universitaria, ha da sempre assunto un ruolo che, nella prassi forense, è garanzia del livello di terzietà tra gli interessi in gioco, nonché a supporto tecnico dell’Autorità Giudiziaria. Da qualche tempo, nondimeno, la disciplina medico-legale ha trovato, almeno in teoria, un inserimento ufficiale nell'assistenza sanitaria e nelle attività ospedaliere. Dopo la riforma ex L. 12 febbraio 1968. n. 132, il D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, all’art. 25 (servizio di medicina legale e delle assicurazioni sociali) enunciava l’obbligo per gli Ospedali regionali (e la facoltà per quelli provinciali) di istituire un Servizio di Medicina Legale e delle Assicurazioni Sociali, eventualmente aggregato alla Direzione Sanitaria. A tale unità doveva essere preposto un medico ospedaliero specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni. Successivamente, la circolare del Ministero della Sanità n. 30 del 13 febbraio 1970 precisava i compiti del Servizio di Medicina Legale, differenziandoli da quelli del Servizio di Igiene Ospedaliera e della Direzione Sanitaria. La stessa riforma sanitaria, L. 23 dicembre 1978. n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) riconosce, nel più ampio contesto della assistenza sanitaria, le prestazioni medico-legali a pubblica parità di rango rispetto alla cura, riabilitazione e alla prevenzione, ponendo la Medicina Legale tra le articolazioni fondamentali del SSN a garanzia del principio generale sancito dall'art.32 della Costituzione. Ma è solo nel 1999 che si inizia ad associare il concetto di prevenzione all’ambito medico-legale (D. Lgs n. 229); successivamente, è stato promulgato il DPCM 29/11/2001, che ha regolamentato i Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria del SSN. Per quanto riguarda la nostra realtà regionale, la Regione Lombardia ha stabilito, con la LR del 11/7/97 n. 31, che “le funzioni e le prestazioni medico-legali sono organizzate dall’ASL in uno specifico servizio medico-legale” ed infine, nel Piano Socio-Sanitario Regionale 2002-2004 ha previsto che, nell’ambito dell’assistenza ospedaliera, la specialità di Medicina Legale debba assicurare prestazioni di competenza mediante U.O. non dotate di posti letto. Ne consegue che, proprio in base alle peculiarità proprie della Medicina Legale, perché il Medico Legale sia riconosciuto nel suo nuovo ruolo di operatore della salute, che pone al suo centro la sicurezza del cittadino e sviluppa innovativi profili metodologici di rapporto con le diverse componenti della organizzazione sanitaria e nuovi approcci operativi finalizzati alla prevenzione ed alla protezione, in un adeguato sistema comunicativo - relazionale aziendale.

Il ruolo di “garanzia” della Medicina Legale / U.R. Genovese. ((Intervento presentato al convegno Competenze Medico-Legali in Clinical Risk Management tenutosi a Milano nel 2007.

Il ruolo di “garanzia” della Medicina Legale

U.R. Genovese
Primo
2007

Abstract

La Medicina Legale, per tradizione culturale e per specifica formazione universitaria, ha da sempre assunto un ruolo che, nella prassi forense, è garanzia del livello di terzietà tra gli interessi in gioco, nonché a supporto tecnico dell’Autorità Giudiziaria. Da qualche tempo, nondimeno, la disciplina medico-legale ha trovato, almeno in teoria, un inserimento ufficiale nell'assistenza sanitaria e nelle attività ospedaliere. Dopo la riforma ex L. 12 febbraio 1968. n. 132, il D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, all’art. 25 (servizio di medicina legale e delle assicurazioni sociali) enunciava l’obbligo per gli Ospedali regionali (e la facoltà per quelli provinciali) di istituire un Servizio di Medicina Legale e delle Assicurazioni Sociali, eventualmente aggregato alla Direzione Sanitaria. A tale unità doveva essere preposto un medico ospedaliero specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni. Successivamente, la circolare del Ministero della Sanità n. 30 del 13 febbraio 1970 precisava i compiti del Servizio di Medicina Legale, differenziandoli da quelli del Servizio di Igiene Ospedaliera e della Direzione Sanitaria. La stessa riforma sanitaria, L. 23 dicembre 1978. n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) riconosce, nel più ampio contesto della assistenza sanitaria, le prestazioni medico-legali a pubblica parità di rango rispetto alla cura, riabilitazione e alla prevenzione, ponendo la Medicina Legale tra le articolazioni fondamentali del SSN a garanzia del principio generale sancito dall'art.32 della Costituzione. Ma è solo nel 1999 che si inizia ad associare il concetto di prevenzione all’ambito medico-legale (D. Lgs n. 229); successivamente, è stato promulgato il DPCM 29/11/2001, che ha regolamentato i Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria del SSN. Per quanto riguarda la nostra realtà regionale, la Regione Lombardia ha stabilito, con la LR del 11/7/97 n. 31, che “le funzioni e le prestazioni medico-legali sono organizzate dall’ASL in uno specifico servizio medico-legale” ed infine, nel Piano Socio-Sanitario Regionale 2002-2004 ha previsto che, nell’ambito dell’assistenza ospedaliera, la specialità di Medicina Legale debba assicurare prestazioni di competenza mediante U.O. non dotate di posti letto. Ne consegue che, proprio in base alle peculiarità proprie della Medicina Legale, perché il Medico Legale sia riconosciuto nel suo nuovo ruolo di operatore della salute, che pone al suo centro la sicurezza del cittadino e sviluppa innovativi profili metodologici di rapporto con le diverse componenti della organizzazione sanitaria e nuovi approcci operativi finalizzati alla prevenzione ed alla protezione, in un adeguato sistema comunicativo - relazionale aziendale.
2-feb-2007
Settore MED/43 - Medicina Legale
Gruppo Ricerche e Studi Medicina e Diritto
Il ruolo di “garanzia” della Medicina Legale / U.R. Genovese. ((Intervento presentato al convegno Competenze Medico-Legali in Clinical Risk Management tenutosi a Milano nel 2007.
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