La peculiarità delle strutture ospedaliere, caratterizzata da complessità ed articolarità sempre maggiori, consiglierebbe forse di elaborare una nuova ed autonoma forma di responsabilità, comprensiva senz’altro della prestazione intellettuale dei Sanitari, ma caratterizzata, altresì, da altre competenze, come quelle di tipo organizzativo, che configurano una “prestazione di assistenza sanitaria”, ovvero un “contratto di spedalità”. In questo senso la giurisprudenza ha riconosciuto la responsabilità della struttura ora per mancanza di sicurezza delle attrezzature, ora per mancata protezione della salute dei ricoverati, quindi per difetto di protezione della salute dei terzi, per omessa custodia degli assistiti, in ipotesi di danni anonimi ed ancora per omessa adeguata informazione. Anche se risulta palese l’estraneità del Sanitario in diverse di queste situazioni, è anche vero, ad esempio, che, se non si può certo far carico al medico dell’inadeguatezza della strumentazione rispetto ai migliori standard tecnologici disponibili, nemmeno, però, si può pensare di considerare esente da responsabilità il Sanitario che, ben potendo avvedersi di tale inadeguatezza nel caso specifico, ometta di indirizzare il paziente bisognoso di un’indagine più approfondita presso strutture che siano in grado di fornirla. Scopo di questo contributo sarà, pertanto, quello di tratteggiare la responsabilità degli enti ospedalieri, pubblici e privati, cercando di fare chiarezza su quelle responsabilità di confine, in cui si intrecciano compiti di queste e doveri del Sanitario, fermo restando sempre l’obbligo della tutela della salute del paziente, ma anche degli operatori.

Responsabilità’ della struttura ospedaliera pubblica e privata / U.R. Genovese. ((Intervento presentato al convegno Problemi di responsabilità sanitaria tenutosi a Milano nel 2005.

Responsabilità’ della struttura ospedaliera pubblica e privata

U.R. Genovese
Primo
2005

Abstract

La peculiarità delle strutture ospedaliere, caratterizzata da complessità ed articolarità sempre maggiori, consiglierebbe forse di elaborare una nuova ed autonoma forma di responsabilità, comprensiva senz’altro della prestazione intellettuale dei Sanitari, ma caratterizzata, altresì, da altre competenze, come quelle di tipo organizzativo, che configurano una “prestazione di assistenza sanitaria”, ovvero un “contratto di spedalità”. In questo senso la giurisprudenza ha riconosciuto la responsabilità della struttura ora per mancanza di sicurezza delle attrezzature, ora per mancata protezione della salute dei ricoverati, quindi per difetto di protezione della salute dei terzi, per omessa custodia degli assistiti, in ipotesi di danni anonimi ed ancora per omessa adeguata informazione. Anche se risulta palese l’estraneità del Sanitario in diverse di queste situazioni, è anche vero, ad esempio, che, se non si può certo far carico al medico dell’inadeguatezza della strumentazione rispetto ai migliori standard tecnologici disponibili, nemmeno, però, si può pensare di considerare esente da responsabilità il Sanitario che, ben potendo avvedersi di tale inadeguatezza nel caso specifico, ometta di indirizzare il paziente bisognoso di un’indagine più approfondita presso strutture che siano in grado di fornirla. Scopo di questo contributo sarà, pertanto, quello di tratteggiare la responsabilità degli enti ospedalieri, pubblici e privati, cercando di fare chiarezza su quelle responsabilità di confine, in cui si intrecciano compiti di queste e doveri del Sanitario, fermo restando sempre l’obbligo della tutela della salute del paziente, ma anche degli operatori.
11-nov-2005
Settore MED/43 - Medicina Legale
Gruppo Ricerche e Studi Medicina e Diritto
Responsabilità’ della struttura ospedaliera pubblica e privata / U.R. Genovese. ((Intervento presentato al convegno Problemi di responsabilità sanitaria tenutosi a Milano nel 2005.
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