La disciplina sull'accertamento sintetico introdotta dalla Manovra 2010 impone all'Ufficio procedente l'<<obbligo>> di invitare il contribuente a fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento, e, subito dopo, di tentarne la definizione mediante adesione. A tale fattispecie è impropriamente attribuito un carattere <<forzoso>>, che si concretizzerebbe nel divieto di utilizzazione in giudizio di fatti e documenti non prodotti. Simile interpretazione non appare condivisibile perchè in contrasto, sia con i principi costituzionali a garanzia del diritto di difesa e del <<giusto processo>>, sia con la <<ratio>> del contraddittorio. Infatti quando assume il carattere di garanzia, tale istituto risponde a una facoltà del contribuente di anticipare difese la cui sede naturale è il giudizio; facoltà che se è veramente tale non può essere limitata o condizionata dalla prospettiva di incorrere in decadenze, se non esercitata.
Accertamento sintetico e giudizio / G. Ragucci. ((Intervento presentato al convegno Il giusto processo tributario tenutosi a Siracusa nel 2010.
Accertamento sintetico e giudizio
G. RagucciPrimo
2010
Abstract
La disciplina sull'accertamento sintetico introdotta dalla Manovra 2010 impone all'Ufficio procedente l'<Pubblicazioni consigliate
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