I giudizi sulla responsabilità civile e professionale del legale, negli anni immediatamente successivi all’entrata in vigore del primo codice unitario e della legge organica dell’8 giugno 1874 sul riordino della professione legale, una tra le numerose leggi speciali volte a realizzare un’ampia opera di riorganizzazione giuridica del neo Regno d’Italia, si ispirano, in linea di tendenza, a criteri di indulgenza e ad una consapevole ampiezza di vedute. Una costantissima giurisprudenza, che rasentava a tratti la completa unanimità di giudizio, tendeva, nei decenni a cavallo dei due secoli, a consacrare il principio che il patrocinatore fosse civilmente responsabile solo per il dolo e per l’inscusabile colpa nella cattiva gestione della lite, e non anche, pena la lesione della sua dignità umana e professionale, per i criteri di scelta, soggettivi ed opinabili, dei mezzi più idonei a sostenere le ragioni del cliente, a prescindere dal successo o insuccesso in cui veniva a sfociare la tecnica di difesa messa in campo.
La responsabilità professionale di avvocati e procuratori nella giurisprudenza del Regno d'Italia (1874-1919) / A.M. Santangelo (STORIA DELL'AVVOCATURA IN ITALIA). - In: Avvocati e avvocatura nell'Italia dell'Ottocento / [a cura di] A. Padoa Schioppa. - Bologna : Il Mulino, 2009. - ISBN 978-88-15-11512-6. - pp. 323-382
La responsabilità professionale di avvocati e procuratori nella giurisprudenza del Regno d'Italia (1874-1919)
A.M. SantangeloPrimo
2009
Abstract
I giudizi sulla responsabilità civile e professionale del legale, negli anni immediatamente successivi all’entrata in vigore del primo codice unitario e della legge organica dell’8 giugno 1874 sul riordino della professione legale, una tra le numerose leggi speciali volte a realizzare un’ampia opera di riorganizzazione giuridica del neo Regno d’Italia, si ispirano, in linea di tendenza, a criteri di indulgenza e ad una consapevole ampiezza di vedute. Una costantissima giurisprudenza, che rasentava a tratti la completa unanimità di giudizio, tendeva, nei decenni a cavallo dei due secoli, a consacrare il principio che il patrocinatore fosse civilmente responsabile solo per il dolo e per l’inscusabile colpa nella cattiva gestione della lite, e non anche, pena la lesione della sua dignità umana e professionale, per i criteri di scelta, soggettivi ed opinabili, dei mezzi più idonei a sostenere le ragioni del cliente, a prescindere dal successo o insuccesso in cui veniva a sfociare la tecnica di difesa messa in campo.Pubblicazioni consigliate
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