The decision issued by the Corte di cassazione a Sezioni Unite has given a balanced solution, even if a rather convoluted one, to a judicial split regarding the so-called selective nullity. The comment highlights that the answer to this debate has been given just after the very same Court defused, with the decision no. 898/2018, the most frequent cases of litigation by establishing the validity of single-signature framework contracts. Nonetheless, this recent holding could not be taken into consideration in deciding the case, because the Cassazione had not been specifically asked to make a review of this question. The Court weighed the pros and cons of the opposing arguments and gave a pragmatically reasonable solution. The comment would also like to stress that in this opinion the point is not the possibility for the clients to selectively claim the nullity of the framework contract, but the prohibition imposed on intermediaries to make counterclaims. Therefore, the issue of the largely constitutionalized right of defence should be taken into account: it is a right which cannot be limited without opposite constitutional arguments. It should also be pointed out that the solution reached by the Court is substantially respectful of this principle and operationally very close to that expressed in a precendent of the same Court which had excluded, for eminently logical reasons, that the nullity of the framework contract could operate selectively.

Nel commento alla sentenza delle Sezioni Unite che ha offerto una soluzione equili- brata, anche se non poco arabescata, ad un contrasto di giurisprudenza circa le c.d. nullità selettive, si mette in rilievo come lo scioglimento di tale contrasto giunga dopo la presa di posizione delle stesse Sezioni Unite che con la sentenza n. 898/2018 hanno disinnescato le cause più frequenti di contenzioso, stabilendo la validità dei contratti quadro monofirma. Ripreso il tema indipendentemente da tale precedente, per ragioni di giudicato interno, la Corte ha soppesato il pro e il contro delle tesi contrapposte giungendo ad una soluzione pragmaticamente ragionevole. Nel commento si sottolinea come il problema affrontato non attenga alla possibilità dei clienti attori di utilizzare selettivamente la nullità del contratto quadro, ma al divieto imposto agli intermediari di svolgere domande riconvenzionali, in procedimento non cautelare. Pertanto va considerato il tema del diritto, ampiamente costituzionalizzato, di difesa, che non può essere limitato senza addurre ragioni di rango costituzionale. Si pone anche in rilievo come la soluzione cui perviene la Corte sia sostan- zialmente rispettosa di tale principio ed operativamente assai vicina a quella espressa in un precedente arresto della stessa Corte che aveva escluso, per ragioni eminentemente logiche, che l’accertamento della nullità del contratto quadro possa operare selettivamente.

Nullità di protezione e selezione degli atti impugnati / A. Candian. - In: BANCA BORSA E TITOLI DI CREDITO. - ISSN 0390-9522. - 73:5(2020), pp. 705-730.

Nullità di protezione e selezione degli atti impugnati

A. Candian
Primo
2020

Abstract

The decision issued by the Corte di cassazione a Sezioni Unite has given a balanced solution, even if a rather convoluted one, to a judicial split regarding the so-called selective nullity. The comment highlights that the answer to this debate has been given just after the very same Court defused, with the decision no. 898/2018, the most frequent cases of litigation by establishing the validity of single-signature framework contracts. Nonetheless, this recent holding could not be taken into consideration in deciding the case, because the Cassazione had not been specifically asked to make a review of this question. The Court weighed the pros and cons of the opposing arguments and gave a pragmatically reasonable solution. The comment would also like to stress that in this opinion the point is not the possibility for the clients to selectively claim the nullity of the framework contract, but the prohibition imposed on intermediaries to make counterclaims. Therefore, the issue of the largely constitutionalized right of defence should be taken into account: it is a right which cannot be limited without opposite constitutional arguments. It should also be pointed out that the solution reached by the Court is substantially respectful of this principle and operationally very close to that expressed in a precendent of the same Court which had excluded, for eminently logical reasons, that the nullity of the framework contract could operate selectively.
Nel commento alla sentenza delle Sezioni Unite che ha offerto una soluzione equili- brata, anche se non poco arabescata, ad un contrasto di giurisprudenza circa le c.d. nullità selettive, si mette in rilievo come lo scioglimento di tale contrasto giunga dopo la presa di posizione delle stesse Sezioni Unite che con la sentenza n. 898/2018 hanno disinnescato le cause più frequenti di contenzioso, stabilendo la validità dei contratti quadro monofirma. Ripreso il tema indipendentemente da tale precedente, per ragioni di giudicato interno, la Corte ha soppesato il pro e il contro delle tesi contrapposte giungendo ad una soluzione pragmaticamente ragionevole. Nel commento si sottolinea come il problema affrontato non attenga alla possibilità dei clienti attori di utilizzare selettivamente la nullità del contratto quadro, ma al divieto imposto agli intermediari di svolgere domande riconvenzionali, in procedimento non cautelare. Pertanto va considerato il tema del diritto, ampiamente costituzionalizzato, di difesa, che non può essere limitato senza addurre ragioni di rango costituzionale. Si pone anche in rilievo come la soluzione cui perviene la Corte sia sostan- zialmente rispettosa di tale principio ed operativamente assai vicina a quella espressa in un precedente arresto della stessa Corte che aveva escluso, per ragioni eminentemente logiche, che l’accertamento della nullità del contratto quadro possa operare selettivamente.
nullità; intermediazione finanziaria; difetto di forma scritta
Settore IUS/02 - Diritto Privato Comparato
2020
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