Le due sentenze della Corte di Cassazione, depositate nei giorni scorsi e che possono leggersi in allegato, confermano l’orientamento di legittimità che sostiene la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento al principio di irretroattività della legge penale, dell’art. 83, co. 4 d.l. n. 18/2020. Tale disposizione, adottata in ragione dell’emergenza Covid-19, ha notoriamente disposto la sospensione del corso della prescrizione del reato nei procedimenti in cui operano la sospensione dei termini e il rinvio delle udienze per il periodo dal 9 marzo all’11 maggio 2020. La sospensione della prescrizione si riferisce, con tutta evidenza, a reati commessi prima dell’entrata in vigore della diposizione stessa, che vedono per effetto della sua introduzione spostato in avanti – per un periodo corrispondente a quello della sospensione – il termine in cui matura la prescrizione e il correlato effetto estintivo. Di qui il sospetto di una violazione del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole all’agente (art. 25, co. 2 Cost.), sulla premessa della natura sostanziale dell’istituto della prescrizione del reato, riconosciuta nel nostro sistema dalla giurisprudenza, in primo luogo della Corte costituzionale. E, naturalmente, sul presupposto – decisivo per il giudizio di rilevanza della questione – che senza la sospensione causa Covid-19 la prescrizione sarebbe maturata ‘in zona Cesarini’, in rapporto al reato per cui si procede, prima della definizione del giudizio di legittimità.
Covid-19, sospensione della prescrizione del reato e principio di irretroattività: si fa strada, in Cassazione, la tesi della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale / G.L. Gatta. - In: SISTEMA PENALE. - ISSN 2704-8098. - 2020:(2020 Sep 14).
Covid-19, sospensione della prescrizione del reato e principio di irretroattività: si fa strada, in Cassazione, la tesi della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
G.L. Gatta
2020
Abstract
Le due sentenze della Corte di Cassazione, depositate nei giorni scorsi e che possono leggersi in allegato, confermano l’orientamento di legittimità che sostiene la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento al principio di irretroattività della legge penale, dell’art. 83, co. 4 d.l. n. 18/2020. Tale disposizione, adottata in ragione dell’emergenza Covid-19, ha notoriamente disposto la sospensione del corso della prescrizione del reato nei procedimenti in cui operano la sospensione dei termini e il rinvio delle udienze per il periodo dal 9 marzo all’11 maggio 2020. La sospensione della prescrizione si riferisce, con tutta evidenza, a reati commessi prima dell’entrata in vigore della diposizione stessa, che vedono per effetto della sua introduzione spostato in avanti – per un periodo corrispondente a quello della sospensione – il termine in cui matura la prescrizione e il correlato effetto estintivo. Di qui il sospetto di una violazione del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole all’agente (art. 25, co. 2 Cost.), sulla premessa della natura sostanziale dell’istituto della prescrizione del reato, riconosciuta nel nostro sistema dalla giurisprudenza, in primo luogo della Corte costituzionale. E, naturalmente, sul presupposto – decisivo per il giudizio di rilevanza della questione – che senza la sospensione causa Covid-19 la prescrizione sarebbe maturata ‘in zona Cesarini’, in rapporto al reato per cui si procede, prima della definizione del giudizio di legittimità.File | Dimensione | Formato | |
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