In Ilias and Ahmed, the Grand Chamber of the ECtHR ruled on the conventional limits to a couple of controversial tools for the management of migration flows at borders: the notion of “safe” third Country as a ground of inadmissibility of asylum claims and the detention of asylum seekers pending the determination of their status. On the first issue, the judgement sets out some relevant principles, both as the assessment by domestic authorities and the review by the Court. Their concrete application in future cases remains, however, an open question. On the issue of retention of asylum seekers at the land borders, the Court denies the existence of a deprivation of liberty, through a reasoning that seems to be based on a “sovereignist” outlook of the balance between State interests and individual rights. The Court also develops a new interpretive theory of the Convention in the field of migrations. Finally, the Court’s reasoning is internally inconsistent and is at variance with the case law developed in similar cases. Moreover, it opens a front of jurisprudential conflict with the Court of Justice of the European Union. The outcome of the case weakens the rule of law for migrants at borders and is a qualitative leap in the trend towards an “exceptional” (downward) regime in the protection of migrants’ human rights.

Nella sentenza Ilias e Ahmed, la grande camera della Corte EDU si pronuncia sui limiti convenzionali a due strumenti controversi nella gestione dei flussi migratori in frontiera: l’applicazione della nozione di Paese terzo sicuro quale causa di inammissibilità di domande d’asilo e il trattenimento dei richiedenti in pendenza della determinazione del loro status. Sul primo punto, la sentenza chiarisce alcuni interessanti principi con riguardo sia alla valutazione da parte delle autorità nazionali, sia alla natura del sindacato sovranazionale, essenzialmente procedurale. Lascia tuttavia aperta la questione della loro applicazione concreta in casi futuri. Sulla questione del trattenimento, la Corte nega la sussistenza di una privazione di libertà personale, con una motivazione che sembra fondarsi su una visione “sovranista” del bilanciamento tra interessi dello Stato e diritti individuali e sull’elaborazione di una nuova teoria di interpretazione della Convenzione in materia di immigrazione. L’argomentazione della Corte presenta evidenti profili di incoerenza interna, costituisce un punto di rottura con la giurisprudenza sviluppata in casi analoghi e apre un fronte di conflitto giurisprudenziale con la Corte di giustizia dell’Unione europea. Il risultato è un preoccupante indebolimento delle garanzie convenzionali e della rule of law per i migranti in frontiera e costituisce un salto qualitativo nella tendenza verso un regime “eccezionale” (al ribasso) nella tutela dei diritti umani delle persone migranti.

La Corte EDU compie un piccolo passo in avanti sui Paesi terzi “sicuri” e un preoccupante salto all’indietro sulla detenzione di migranti al confine. A margine della sentenza della grande camera sul caso Ilias e Ahmed c. Ungheria / C. Pitea. - In: DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA. - ISSN 1972-4799. - 2020:3(2020 Nov), pp. 192-211.

La Corte EDU compie un piccolo passo in avanti sui Paesi terzi “sicuri” e un preoccupante salto all’indietro sulla detenzione di migranti al confine. A margine della sentenza della grande camera sul caso Ilias e Ahmed c. Ungheria

C. Pitea
2020

Abstract

In Ilias and Ahmed, the Grand Chamber of the ECtHR ruled on the conventional limits to a couple of controversial tools for the management of migration flows at borders: the notion of “safe” third Country as a ground of inadmissibility of asylum claims and the detention of asylum seekers pending the determination of their status. On the first issue, the judgement sets out some relevant principles, both as the assessment by domestic authorities and the review by the Court. Their concrete application in future cases remains, however, an open question. On the issue of retention of asylum seekers at the land borders, the Court denies the existence of a deprivation of liberty, through a reasoning that seems to be based on a “sovereignist” outlook of the balance between State interests and individual rights. The Court also develops a new interpretive theory of the Convention in the field of migrations. Finally, the Court’s reasoning is internally inconsistent and is at variance with the case law developed in similar cases. Moreover, it opens a front of jurisprudential conflict with the Court of Justice of the European Union. The outcome of the case weakens the rule of law for migrants at borders and is a qualitative leap in the trend towards an “exceptional” (downward) regime in the protection of migrants’ human rights.
Nella sentenza Ilias e Ahmed, la grande camera della Corte EDU si pronuncia sui limiti convenzionali a due strumenti controversi nella gestione dei flussi migratori in frontiera: l’applicazione della nozione di Paese terzo sicuro quale causa di inammissibilità di domande d’asilo e il trattenimento dei richiedenti in pendenza della determinazione del loro status. Sul primo punto, la sentenza chiarisce alcuni interessanti principi con riguardo sia alla valutazione da parte delle autorità nazionali, sia alla natura del sindacato sovranazionale, essenzialmente procedurale. Lascia tuttavia aperta la questione della loro applicazione concreta in casi futuri. Sulla questione del trattenimento, la Corte nega la sussistenza di una privazione di libertà personale, con una motivazione che sembra fondarsi su una visione “sovranista” del bilanciamento tra interessi dello Stato e diritti individuali e sull’elaborazione di una nuova teoria di interpretazione della Convenzione in materia di immigrazione. L’argomentazione della Corte presenta evidenti profili di incoerenza interna, costituisce un punto di rottura con la giurisprudenza sviluppata in casi analoghi e apre un fronte di conflitto giurisprudenziale con la Corte di giustizia dell’Unione europea. Il risultato è un preoccupante indebolimento delle garanzie convenzionali e della rule of law per i migranti in frontiera e costituisce un salto qualitativo nella tendenza verso un regime “eccezionale” (al ribasso) nella tutela dei diritti umani delle persone migranti.
Corte europea dei diritti umani; migrazioni; detenzione; diritti umani; paese terzo sicuro; diritto d'asilo; Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Settore IUS/13 - Diritto Internazionale
nov-2020
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/archivio-saggi-commenti/note-e-commenti/fascicolo-2020-3-1/648-la-corte-edu-compie-un-piccolo-passo-in-avanti-sui-paesi-terzi-sicuri-e-un-preoccupante-salto-all-indietro-sulla-detenzione-di-migranti-al-confine-a-margine-della-sentenza-della-grande-camera-sul-caso-ilias-e-ahmed-c-ungheria/file
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