La legge 27 maggio 2015, n. 69, oltre a potenziare le pene accessorie e ad inasprire le pene principali per i più gravi delitti contro la pubblica amministrazione, risveglia un istituto rimasto per lungo tempo in letargo, quello della riparazione pecuniaria, assegnandogli, però, una chiara funzione penale di deterrenza, che finisce per trasformare l’originaria sanzione di natura civilistica e posta a tutela della vittima del reato in una vera e propria sanzione penale la cui funzione—riportare il reato a somma zero—è del tutto simile a quella della confisca per equivalente, creando così inevitabili problemi di coordinamento che andranno risolti nel rispetto del principio di proporzione e del ne bis in idem. Una misura coattiva che suscita non pochi dubbi interpretativi e che finisce per incidere anche sul piano dell’effettività della disciplina penale della corruzione, rendendo più difficile per il reo l’accesso al rito alternativo del patteggiamento e al beneficio della sospensione condizionale della pena.
"Riparazione pecuniaria": una riscoperta o la metamorfosi di un remoto istituto? / C. Benussi (PUBBLICAZIONI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE CESARE BECCARIA / UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA. NUOVA SERIE). - In: La pena, ancora : fra attualità e tradizione : studi in onore di Emilio Dolcini. 2 / [a cura di] C.E. Paliero, F. Viganò, F. Basile, G.L. Gatta. - Prima edizione. - Milano : Giuffré, 2018. - ISBN 9788814225710. - pp. 741-755
"Riparazione pecuniaria": una riscoperta o la metamorfosi di un remoto istituto?
C. Benussi
2018
Abstract
La legge 27 maggio 2015, n. 69, oltre a potenziare le pene accessorie e ad inasprire le pene principali per i più gravi delitti contro la pubblica amministrazione, risveglia un istituto rimasto per lungo tempo in letargo, quello della riparazione pecuniaria, assegnandogli, però, una chiara funzione penale di deterrenza, che finisce per trasformare l’originaria sanzione di natura civilistica e posta a tutela della vittima del reato in una vera e propria sanzione penale la cui funzione—riportare il reato a somma zero—è del tutto simile a quella della confisca per equivalente, creando così inevitabili problemi di coordinamento che andranno risolti nel rispetto del principio di proporzione e del ne bis in idem. Una misura coattiva che suscita non pochi dubbi interpretativi e che finisce per incidere anche sul piano dell’effettività della disciplina penale della corruzione, rendendo più difficile per il reo l’accesso al rito alternativo del patteggiamento e al beneficio della sospensione condizionale della pena.File | Dimensione | Formato | |
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