Le modifiche agli artt. 34 e 34-bis d.lgs. n. 159/2011, ad opera della l. n. 161/2017, giustificano la revisione critica di alcuni assunti consolidati circa la funzione delle misure di prevenzione patrimoniali in discorso. Le principali novità normative riguardano la caduta del congegno impositivo dell’obbligo di giustificare la legittima provenienza dei beni “di valore non proporzionato” e il venir meno della scansione procedurale imperniata sulle “ulteriori indagini e verifiche”. Resta peraltro fermo il collegamento dell’amministrazione giudiziaria con la successiva ed eventuale confisca (“per reimpiego”). Inoltre, amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario sono ora applicabili all’impresa “vittima” (sottoposta a “intimidazione” o “assoggettamento” ai sensi dell’art. 416-bis c.p.) e non solo all’impresa “agevolatrice” (o meglio potenzialmente “agevolatrice”). Va infine esplorato il tema dei rapporti di tali congegni preventivi con l’istituto del commissario giudiziale ex art. 15 d.lgs. n. 231/2001 (applicabile quando l’attività criminale è compiuta nell’interesse dell’impresa e non viceversa).
L'accertamento penale alla prova della nuova prevenzione antimafia / M. Bontempelli. - In: DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO. - ISSN 2039-1676. - 2018:(2018 Jul 11), pp. 1-10.
L'accertamento penale alla prova della nuova prevenzione antimafia
M. Bontempelli
2018
Abstract
Le modifiche agli artt. 34 e 34-bis d.lgs. n. 159/2011, ad opera della l. n. 161/2017, giustificano la revisione critica di alcuni assunti consolidati circa la funzione delle misure di prevenzione patrimoniali in discorso. Le principali novità normative riguardano la caduta del congegno impositivo dell’obbligo di giustificare la legittima provenienza dei beni “di valore non proporzionato” e il venir meno della scansione procedurale imperniata sulle “ulteriori indagini e verifiche”. Resta peraltro fermo il collegamento dell’amministrazione giudiziaria con la successiva ed eventuale confisca (“per reimpiego”). Inoltre, amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario sono ora applicabili all’impresa “vittima” (sottoposta a “intimidazione” o “assoggettamento” ai sensi dell’art. 416-bis c.p.) e non solo all’impresa “agevolatrice” (o meglio potenzialmente “agevolatrice”). Va infine esplorato il tema dei rapporti di tali congegni preventivi con l’istituto del commissario giudiziale ex art. 15 d.lgs. n. 231/2001 (applicabile quando l’attività criminale è compiuta nell’interesse dell’impresa e non viceversa).File | Dimensione | Formato | |
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