Lo scritto analizza il rapporto fra tutela del legittimo affidamento, da un lato, e le leggi finanziarie, dall’altro. Il presupposto di partenza è che le leggi finanziarie non si caratterizzano diversamente dalle altre leggi emanate dal Parlamento, se non per la circostanza che, mentre in passato le leggi finanziarie non potevano che essere “ad oggetto limitato” - poiché esse non potevano in origine avere che una natura esclusivamente finanziaria – oggi esso hanno un oggetto ben più allargato. La “natura finanziaria” è stata infatti sostituita con la “realizzazione di effetti finanziari” e ciò ha comportato un ampliamento grandissimo dell’ambito di azione di questa particolare legge e una possibilità pressoché illimitata di interventi sulla legislazione vigente finalizzati a realizzare il c.d. miglioramento dei saldi. Sicché le odierne leggi finanziarie, attraverso massicci interventi di modifica in peius di norme esistenti, finiscono per divorare quantità crescenti di legittimi affidamenti del cittadino portando come sola giustificazione reale - al di là, cioè, di quella formale che consiste, come noto, nell’esigenza di rendere flessibile il bilancio - la necessità di tutelare gli interessi finanziari dello Stato.

Legittimo affidamento e leggi finanziarie, alla luce dell'esperienza comparata e comunitaria : riflessioni critiche e proposte per un nuovo approccio in materia di tutela del legittimo affidamento nei confronti dell’attività del legislatore / D.U. Galetta - In: Annuario 2008 : il diritto amministrativo alla prova delle leggi finanziarie / [a cura di] Associazione Italiana dei Professori di Diritto Amministrativo. - Napoli : Editoriale Scientica, 2009. - ISBN 9788863421019. - pp. 83-116

Legittimo affidamento e leggi finanziarie, alla luce dell'esperienza comparata e comunitaria : riflessioni critiche e proposte per un nuovo approccio in materia di tutela del legittimo affidamento nei confronti dell’attività del legislatore

D.U. Galetta
Primo
2009

Abstract

Lo scritto analizza il rapporto fra tutela del legittimo affidamento, da un lato, e le leggi finanziarie, dall’altro. Il presupposto di partenza è che le leggi finanziarie non si caratterizzano diversamente dalle altre leggi emanate dal Parlamento, se non per la circostanza che, mentre in passato le leggi finanziarie non potevano che essere “ad oggetto limitato” - poiché esse non potevano in origine avere che una natura esclusivamente finanziaria – oggi esso hanno un oggetto ben più allargato. La “natura finanziaria” è stata infatti sostituita con la “realizzazione di effetti finanziari” e ciò ha comportato un ampliamento grandissimo dell’ambito di azione di questa particolare legge e una possibilità pressoché illimitata di interventi sulla legislazione vigente finalizzati a realizzare il c.d. miglioramento dei saldi. Sicché le odierne leggi finanziarie, attraverso massicci interventi di modifica in peius di norme esistenti, finiscono per divorare quantità crescenti di legittimi affidamenti del cittadino portando come sola giustificazione reale - al di là, cioè, di quella formale che consiste, come noto, nell’esigenza di rendere flessibile il bilancio - la necessità di tutelare gli interessi finanziari dello Stato.
legittimo affidamento
Settore IUS/10 - Diritto Amministrativo
2009
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