Nella recente sentenza relativa al caso Daki del 17 gennaio 2007 la Corte Suprema di Cassazione affronta numerose questioni di diritto internazionale, alimentando un antico dibattito sulle difficoltà che si oppongono, sul piano giuridico, alla repressione di reati di terrorismo internazionale. Nello specifico, la Corte di Cassazione individua ed esamina i limiti di esercizio della giurisdizione penale nazionale in materia di terrorismo e le difficoltà incontrate dai giudici interni nell’applicazione e nell’interpretazione di norme di diritto internazionale. In particolare, l’assenza di una definizione di terrorismo chiara e unanimemente accettata dalla comunità internazionale comporta notevoli difficoltà per i giudici nazionali nella rilevazione del diritto internazionale e spesso li costringe a dover applicare fattispecie normative di diritto interno non sempre idonee a disciplinare il fenomeno di terrorismo, perché per esempio troppo ampie o lacunose. La decisione in commento si segnala per il contributo offerto circa l’individuazione degli strumenti normativi e probatori utilizzabili per la repressione di atti di terrorismo, per la distinzione operata tra gli atti di terrorismo diretti contro obiettivi civili e quelli contro obiettivi militari, e per avere individuato la connotazione tipica degli atti di terrorismo, che consiste nel diffondere paura e insicurezza nella collettività o costringere un Governo, o un’organizzazione internazionale, a compiere o astenersi dal compiere un determinato atto. La sentenza in questione suscita infine particolare interesse per i rilievi circa l’inutilizzabilità processuale delle fonti d’intelligence e il valore amministrativo e non probatorio delle liste del Comitato per le sanzioni contro i Talebani e gli individui e le entità associate ad Al Qaeda (c.d. Comitato 1267), istituito dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel 1999. Malgrado l’adozione della ris. 1730 (2006), con la quale il Consiglio di sicurezza ha uniformato i criteri di inserimento, di deroga per motivi umanitari e di cancellazione di un nominativo dalla lista dei Comitati delle sanzioni e predisposto nuove garanzie procedurali (si pensi alla possibilità di introdurre ricorsi giurisdizionali di diritto interno contro un eventuale rifiuto dello Stato di cittadinanza o di residenza di sottoporre il caso al riesame del Comitato 1267), permangono dubbi sulla legittimità e l’efficacia del regime delle c.d. sanzioni intelligenti, in quanto il meccanismo di controllo del sistema delle liste è privo dei necessari requisiti di trasparenza e di indipendenza. Verrà quindi richiamata, per esigenze di completezza, la disciplina normativa che regola il meccanismo di iscrizione di un nominativo nella lista consolidata del Comitato 1267 e quella che regola il funzionamento degli organi nazionali preposti all’aggiornamento della stessa, come ad esempio il Comitato di sicurezza finanziaria italiano.

La repressione di atti di terrorismo internazionale nella sentenza della Corte di Cassazione relativa al caso Daki / M.C. Noto. ((Intervento presentato al convegno Sicurezza collettiva e diritti fondamentali in tempo di terrorismo tenutosi a Ferrara nel 2007.

La repressione di atti di terrorismo internazionale nella sentenza della Corte di Cassazione relativa al caso Daki

M.C. Noto
Primo
2007

Abstract

Nella recente sentenza relativa al caso Daki del 17 gennaio 2007 la Corte Suprema di Cassazione affronta numerose questioni di diritto internazionale, alimentando un antico dibattito sulle difficoltà che si oppongono, sul piano giuridico, alla repressione di reati di terrorismo internazionale. Nello specifico, la Corte di Cassazione individua ed esamina i limiti di esercizio della giurisdizione penale nazionale in materia di terrorismo e le difficoltà incontrate dai giudici interni nell’applicazione e nell’interpretazione di norme di diritto internazionale. In particolare, l’assenza di una definizione di terrorismo chiara e unanimemente accettata dalla comunità internazionale comporta notevoli difficoltà per i giudici nazionali nella rilevazione del diritto internazionale e spesso li costringe a dover applicare fattispecie normative di diritto interno non sempre idonee a disciplinare il fenomeno di terrorismo, perché per esempio troppo ampie o lacunose. La decisione in commento si segnala per il contributo offerto circa l’individuazione degli strumenti normativi e probatori utilizzabili per la repressione di atti di terrorismo, per la distinzione operata tra gli atti di terrorismo diretti contro obiettivi civili e quelli contro obiettivi militari, e per avere individuato la connotazione tipica degli atti di terrorismo, che consiste nel diffondere paura e insicurezza nella collettività o costringere un Governo, o un’organizzazione internazionale, a compiere o astenersi dal compiere un determinato atto. La sentenza in questione suscita infine particolare interesse per i rilievi circa l’inutilizzabilità processuale delle fonti d’intelligence e il valore amministrativo e non probatorio delle liste del Comitato per le sanzioni contro i Talebani e gli individui e le entità associate ad Al Qaeda (c.d. Comitato 1267), istituito dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel 1999. Malgrado l’adozione della ris. 1730 (2006), con la quale il Consiglio di sicurezza ha uniformato i criteri di inserimento, di deroga per motivi umanitari e di cancellazione di un nominativo dalla lista dei Comitati delle sanzioni e predisposto nuove garanzie procedurali (si pensi alla possibilità di introdurre ricorsi giurisdizionali di diritto interno contro un eventuale rifiuto dello Stato di cittadinanza o di residenza di sottoporre il caso al riesame del Comitato 1267), permangono dubbi sulla legittimità e l’efficacia del regime delle c.d. sanzioni intelligenti, in quanto il meccanismo di controllo del sistema delle liste è privo dei necessari requisiti di trasparenza e di indipendenza. Verrà quindi richiamata, per esigenze di completezza, la disciplina normativa che regola il meccanismo di iscrizione di un nominativo nella lista consolidata del Comitato 1267 e quella che regola il funzionamento degli organi nazionali preposti all’aggiornamento della stessa, come ad esempio il Comitato di sicurezza finanziaria italiano.
26-set-2007
Terrorismo internazionale ; sanzioni individuali ; black list
Università di Ferrara
La repressione di atti di terrorismo internazionale nella sentenza della Corte di Cassazione relativa al caso Daki / M.C. Noto. ((Intervento presentato al convegno Sicurezza collettiva e diritti fondamentali in tempo di terrorismo tenutosi a Ferrara nel 2007.
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